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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02381/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto per la sua permanenza sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno valido. Con l’unico motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 11 Cost. e 132 c.p.c., assumendo che la motivazione del provvedimento fosse meramente apparente e che il giudice non avesse esaminato gli specifici motivi di opposizione. In particolare, sosteneva di essere ancora nei termini per regolarizzare la propria posizione tramite il decreto flussi, richiamando una circolare prefettizia che ammetterebbe il nulla osta anche per stranieri irregolari, e allegando che alla data del decreto di espulsione non era ancora decorso il termine per presentare domanda ai sensi dell’art. 42 e segg. del D.L. 73/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il Giudice di pace aveva comunque accertato la mancanza di un permesso di soggiorno valido, la permanenza sul territorio e l’assenza di motivi ostativi all’espulsione, escludendo la prova di seri motivi umanitari o di una grave situazione personale. La censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente perché il ricorrente non ha chiarito se e come la questione del decreto flussi fosse stata effettivamente dedotta davanti al giudice di pace, né ha indicato la documentazione concreta posta a sostegno della propria situazione personale. La mera richiamata possibilità astratta di presentare domanda di nulla osta è stata giudicata priva di concreta rilevanza e insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; nessuna applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l’esenzione dal contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene invocato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è ritenuta inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza

  • art. 11 Cost.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne ravvisi una specifica incidenza nel caso concreto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte non accoglie la censura perché il provvedimento di merito contiene un accertamento sufficiente sui presupposti dell’espulsione

  • art. 19 T.U.I.

    la Corte ribadisce che vanno verificati in concreto e all’attualità i motivi ostativi all’espulsione, in quanto collegati alla tutela dei diritti fondamentali della persona

  • art. 42 e segg. del D.L. 73/2022

    richiamati dal ricorrente per sostenere la possibilità di presentare domanda di accesso ai flussi; la sola allegazione astratta della facoltà di domanda non basta senza specifica deduzione e prova della concreta situazione personale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude ogni statuizione sul raddoppio del contributo unificato perché il processo risulta esente dal versamento del contributo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il giudice deve verificare in concreto e all’attualità l’esistenza di eventuali cause ostative connesse alla tutela dei diritti fondamentali della persona, ma il ricorrente che deduca tali ostacoli deve allegare e provare specificamente i fatti rilevanti.
  • In cassazione, la censura contro il rigetto dell’opposizione è inammissibile se si limita a prospettare in modo astratto una possibile regolarizzazione futura, senza indicare se la questione sia stata dedotta davanti al giudice di merito e senza produrre documentazione concreta a sostegno della propria situazione personale.
  • La deduzione di motivazione apparente non è sufficiente quando il provvedimento di merito abbia comunque esaminato i presupposti essenziali dell’espulsione e abbia escluso, con motivazione sintetica ma comprensibile, l’esistenza di motivi ostativi.
  • La mera allegazione di atti amministrativi generali, come circolari prefettizie, non vale di per sé a dimostrare un concreto impedimento all’espulsione se non è collegata a fatti specifici della vicenda individuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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