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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24923/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia in ordine al pagamento di contributi e relative sanzioni relative ad accertamenti ispettivi che hanno ritenuto alcuni collaboratori, formalmente inquadrati come lavoratori autonomi, invece lavoratori subordinati svolgenti mansioni giornalistiche. La Corte d'appello aveva condannato La7 a versare all'INPGI €85.406,64 per contributi omessi e sanzioni calcolate secondo delibere INPGI, ritenendo inapplicabile il regime sanzionatorio di cui all'art.116 commi 8 e 20 L.388/2000 per mancato recepimento da parte dell'ente; escludendo la buona fede del solvens con versamenti all'INPS e qualificando la condotta come evasione contributiva anziché omissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di La7, confermando i principi adottati dalla Corte d'appello: 1) la disciplina sanzionatoria di cui all'art.116 L.388/2000 non si applica automaticamente all'INPGI in assenza di apposito recepimento/deliberazione dell'ente; 2) il pagamento dei contributi all'INPS non ha automaticamente efficacia liberatoria nei confronti dell'INPGI: la buona fede del datore è questione di fatto e l'atteggiamento dei lavoratori non è decisivo; 3) l'omessa o infedele denuncia dei rapporti di lavoro integra evasione contributiva (art.116 comma 8 lett. b) L.388/2000) e grava sul datore l'onere di provare l'assenza di intento fraudolento. Conseguenza pratica: ricorso rigettato, condanna di La7 alle spese di cassazione in favore dell'INPGI (liquidate in €6.700,00) e prescrizione degli adempimenti processuali per eventuale versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 L. n. 388/2000

    La Corte conferma che la disciplina sanzionatoria prevista dall'art.116 non si applica automaticamente agli enti previdenziali privatizzati come l'INPGI in assenza di apposito recepimento o deliberazione dell'ente; pertanto l'ente può adottare proprie misure sanzionatorie entro il quadro di coordinamento previsto dalla legge.

  • art. 76 L. n. 388/2000

    Stabilisce l'obbligo di coordinamento tra le norme dell'assicurazione generale obbligatoria e le forme previdenziali privatizzate; la Corte ne ricava la possibilità per l'ente privatizzato di adeguare le norme per esigenze di bilancio, evitando l'automatica efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento interno dell'ente.

  • d.lgs. n. 509/1994

    Rilevato come norma che ha privatizzato alcuni enti previdenziali; da essa discende la facoltà degli enti privatizzati di adottare deliberazioni proprie da sottoporre ad approvazione ministeriale.

  • art. 4, comma 6-bis d.l. n. 79/1997 conv. L. n. 140/1997

    Richiamata nella ricostruzione della disciplina che consente agli enti privatizzati di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio soggette ad approvazione ministeriale.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come presunto fondamento dell'efficacia liberatoria del pagamento fatto a un terzo, ma la Corte ricorda che l'efficacia liberatoria è questione di fatto soggetta a valutazione, non automatica.

  • artt. 421, 424, 441, 445 c.p.c.

    Norme processuali citate dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ne segnala l'irrilevanza rispetto alla censura di fatto sulla buona fede del solvens, quest'ultima essendo valutazione di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato come limite alla revisione in Cassazione degli accertamenti di fatto: la buona fede e i presupposti dell'efficacia liberatoria sono questioni di fatto non sindacabili se non nei limiti di questa norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riferimento formale alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento del contributo unificato aggiuntivo a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per gli enti previdenziali privatizzati (es. INPGI) le disposizioni sanzionatorie di legge nazionale non si applicano automaticamente: occorre verificare se l'ente ha adottato le necessarie deliberazioni o recepimenti interni soggetti ad eventuale approvazione ministeriale.
  • Il versamento di contributi a un diverso ente previdenziale (es. INPS) non produce automaticamente effetto liberatorio nei confronti dell'ente che reclama i contributi (es. INPGI); l'efficacia liberatoria per buona fede è valutazione fattuale a carico del datore di lavoro.
  • La mancata o infedele denuncia dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni agli enti previdenziali è presumibilmente qualificata come evasione contributiva (fattispecie più grave) e grava sul datore l'onere di provare l'assenza di intento fraudolento.
  • La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (autonomo vs subordinato) accertata in sede ispettiva o giudiziale può comportare la responsabilità del datore per contributi omessi e sanzioni anche se l'inquadramento formale era diverso; non è decisivo il comportamento dei lavoratori che continuano a eseguire l'attività senza contestare l'inquadramento.
  • In sede di impugnazione in Cassazione le questioni di fatto (es. buona fede del solvens, valutazione dell'intento fraudolento) sono difficilmente rivedibili se non nei limiti dell'art.360 c.p.c.; pertanto è essenziale raccogliere e documentare elementi fattuali probatori nelle fasi di merito.

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