Cassazione Civile, Sentenza n. 24923/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia in ordine al pagamento di contributi e relative sanzioni relative ad accertamenti ispettivi che hanno ritenuto alcuni collaboratori, formalmente inquadrati come lavoratori autonomi, invece lavoratori subordinati svolgenti mansioni giornalistiche. La Corte d'appello aveva condannato La7 a versare all'INPGI €85.406,64 per contributi omessi e sanzioni calcolate secondo delibere INPGI, ritenendo inapplicabile il regime sanzionatorio di cui all'art.116 commi 8 e 20 L.388/2000 per mancato recepimento da parte dell'ente; escludendo la buona fede del solvens con versamenti all'INPS e qualificando la condotta come evasione contributiva anziché omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di La7, confermando i principi adottati dalla Corte d'appello: 1) la disciplina sanzionatoria di cui all'art.116 L.388/2000 non si applica automaticamente all'INPGI in assenza di apposito recepimento/deliberazione dell'ente; 2) il pagamento dei contributi all'INPS non ha automaticamente efficacia liberatoria nei confronti dell'INPGI: la buona fede del datore è questione di fatto e l'atteggiamento dei lavoratori non è decisivo; 3) l'omessa o infedele denuncia dei rapporti di lavoro integra evasione contributiva (art.116 comma 8 lett. b) L.388/2000) e grava sul datore l'onere di provare l'assenza di intento fraudolento. Conseguenza pratica: ricorso rigettato, condanna di La7 alle spese di cassazione in favore dell'INPGI (liquidate in €6.700,00) e prescrizione degli adempimenti processuali per eventuale versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte conferma che la disciplina sanzionatoria prevista dall'art.116 non si applica automaticamente agli enti previdenziali privatizzati come l'INPGI in assenza di apposito recepimento o deliberazione dell'ente; pertanto l'ente può adottare proprie misure sanzionatorie entro il quadro di coordinamento previsto dalla legge.
Stabilisce l'obbligo di coordinamento tra le norme dell'assicurazione generale obbligatoria e le forme previdenziali privatizzate; la Corte ne ricava la possibilità per l'ente privatizzato di adeguare le norme per esigenze di bilancio, evitando l'automatica efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento interno dell'ente.
Rilevato come norma che ha privatizzato alcuni enti previdenziali; da essa discende la facoltà degli enti privatizzati di adottare deliberazioni proprie da sottoporre ad approvazione ministeriale.
art. 4, comma 6-bis d.l. n. 79/1997 conv. L. n. 140/1997
Richiamata nella ricostruzione della disciplina che consente agli enti privatizzati di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio soggette ad approvazione ministeriale.
Richiamato dalla ricorrente come presunto fondamento dell'efficacia liberatoria del pagamento fatto a un terzo, ma la Corte ricorda che l'efficacia liberatoria è questione di fatto soggetta a valutazione, non automatica.
artt. 421, 424, 441, 445 c.p.c.
Norme processuali citate dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ne segnala l'irrilevanza rispetto alla censura di fatto sulla buona fede del solvens, quest'ultima essendo valutazione di merito.
Richiamato come limite alla revisione in Cassazione degli accertamenti di fatto: la buona fede e i presupposti dell'efficacia liberatoria sono questioni di fatto non sindacabili se non nei limiti di questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Riferimento formale alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento del contributo unificato aggiuntivo a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per gli enti previdenziali privatizzati (es. INPGI) le disposizioni sanzionatorie di legge nazionale non si applicano automaticamente: occorre verificare se l'ente ha adottato le necessarie deliberazioni o recepimenti interni soggetti ad eventuale approvazione ministeriale.
- Il versamento di contributi a un diverso ente previdenziale (es. INPS) non produce automaticamente effetto liberatorio nei confronti dell'ente che reclama i contributi (es. INPGI); l'efficacia liberatoria per buona fede è valutazione fattuale a carico del datore di lavoro.
- La mancata o infedele denuncia dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni agli enti previdenziali è presumibilmente qualificata come evasione contributiva (fattispecie più grave) e grava sul datore l'onere di provare l'assenza di intento fraudolento.
- La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (autonomo vs subordinato) accertata in sede ispettiva o giudiziale può comportare la responsabilità del datore per contributi omessi e sanzioni anche se l'inquadramento formale era diverso; non è decisivo il comportamento dei lavoratori che continuano a eseguire l'attività senza contestare l'inquadramento.
- In sede di impugnazione in Cassazione le questioni di fatto (es. buona fede del solvens, valutazione dell'intento fraudolento) sono difficilmente rivedibili se non nei limiti dell'art.360 c.p.c.; pertanto è essenziale raccogliere e documentare elementi fattuali probatori nelle fasi di merito.
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