Cassazione Civile, Sentenza n. 24927/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole a Gedi, la quale aveva parzialmente accolto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI relativo al mancato versamento di contributi sulle somme corrisposte in sede di transazione a sette giornalisti. INPGI deduceva, in sostanza, che alcune delle somme pagate non fossero incentivi all'esodo ma integrazioni del TFR o somme transattive soggette a contribuzione, sollevando cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione (artt.132 e 360 c.p.c.); 2) violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla distinzione tra incentivi e integrazioni TFR; 3) violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. (errata interpretazione delle clausole transattive) relativamente a cinque lavoratori; 4) analoga censura sulla interpretazione contrattuale di due lavoratori; 5) violazione dell'art.6, co.1 d.lgs. n.314/97 perché le transazioni erano successive al licenziamento e quindi non potevano avere natura di incentivo all'esodo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo (nullità) è stato ritenuto manifestamente infondato: la presunta omessa motivazione non risultava dal testo della sentenza impugnata ma era fondata su argomentazioni sviluppate nell'atto d'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la sentenza di merito aveva dato conto delle doglianze e, anche con una pronuncia implicita, aveva rigettato le censure relative alla qualificazione delle somme come integrazione TFR. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché chiedevano alla Corte di riesaminare questioni di fatto e di valutazione probatoria/contrattuale (interpretazione delle transazioni), materia non sindacabile in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché si trattava di censura su fatti storici la cui ricognizione è di merito; inoltre non sono stati indicati gli elementi richiesti dall'art.360, co.1, n.5 c.p.c. per consentire il sindacato di legittimità. Conseguenza: confermata la qualificazione delle somme come incentivi all'esodo e pertanto viene escluso il recupero contributivo chiesto dall'INPGI; resiste Gedi, che prevale.
Norme richiamate
art.132 c.p.c.
Riguarda i vizi di forma della motivazione; la Corte osserva che la nullità per omessa motivazione ricorre solo quando il vizio emerge dal testo della sentenza stessa, non per argomentazioni successive presentate in appello.
art.360, co.1, n.4 c.p.c.
Invocato in tema di nullità per omessa motivazione: la Cassazione conferma che il vizio è rilevabile solo se manifesto nel testo della sentenza impugnata.
art.112 c.p.c.
Principio dell'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni proposte; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse stata considerata e implicitamente rigettata dal giudice del merito.
artt.1362 e 1363 c.c.
Norme sull'interpretazione del contratto (volontà delle parti e regole interpretative). La Cassazione ha osservato che i motivi invocavano una rivalutazione di fatto delle clausole transattive, valutazione non ammessa in sede di legittimità.
art.6, co.1 d.lgs. n.314/97
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contribuzione sulle somme corrisposte; la Corte ha ritenuto la questione essenzialmente fattuale (natura delle somme) e non idonea per il sindacato in Cassazione.
art.29, comma 4, lettera b) DPR 1124/1965
Richiamato nella motivazione di merito; la Corte di cassazione ha rilevato che la Corte d'appello aveva preso in considerazione la censura riferita a tale norma nella sua motivazione.
art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Norma che consente il sindacato di legittimità per errori nella valutazione della prova o omissione di fatti decisivi: la Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha indicato gli elementi richiesti (decisività e prova dell'omissione), rendendo il motivo inammissibile.
Massime di principio
- La qualificazione delle somme pagate in transazione (incentivo all'esodo vs integrazione del TFR vs somma transattiva) è questione di fatto e di interpretazione contrattuale riservata ai giudici di merito; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare il contenuto delle transazioni salvo errori di diritto evidenti.
- La censura per omessa motivazione produce nullità solo se il vizio è manifesto nel testo della sentenza impugnata; le contestazioni che richiedono l'esame delle argomentazioni svolte in appello non configurano necessariamente omessa motivazione.
- Per far ammettere in Cassazione censure che riguardano fatti omessi o errate valutazioni probatorie (art.360 n.5), il ricorrente deve specificare e documentare i fatti decisivi omessi e la loro rilevanza per la decisione; la mera asserzione non è sufficiente.
- Se si contesta la natura contributiva di somme pagate in sede di transazione, è necessario che il ricorso si concentri su profili di diritto (es. errata applicazione di norme interpretative) e non solo sulla diversa lettura fattuale delle clausole transattive.
- Le transazioni concluse dopo il licenziamento possono avere funzione transattiva e non di incentivo all'esodo; stabilire la finalità richiede valutazione del contesto e delle clausole, competenza del giudice di merito.
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