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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24927/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole a Gedi, la quale aveva parzialmente accolto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI relativo al mancato versamento di contributi sulle somme corrisposte in sede di transazione a sette giornalisti. INPGI deduceva, in sostanza, che alcune delle somme pagate non fossero incentivi all'esodo ma integrazioni del TFR o somme transattive soggette a contribuzione, sollevando cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione (artt.132 e 360 c.p.c.); 2) violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla distinzione tra incentivi e integrazioni TFR; 3) violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. (errata interpretazione delle clausole transattive) relativamente a cinque lavoratori; 4) analoga censura sulla interpretazione contrattuale di due lavoratori; 5) violazione dell'art.6, co.1 d.lgs. n.314/97 perché le transazioni erano successive al licenziamento e quindi non potevano avere natura di incentivo all'esodo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo (nullità) è stato ritenuto manifestamente infondato: la presunta omessa motivazione non risultava dal testo della sentenza impugnata ma era fondata su argomentazioni sviluppate nell'atto d'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la sentenza di merito aveva dato conto delle doglianze e, anche con una pronuncia implicita, aveva rigettato le censure relative alla qualificazione delle somme come integrazione TFR. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché chiedevano alla Corte di riesaminare questioni di fatto e di valutazione probatoria/contrattuale (interpretazione delle transazioni), materia non sindacabile in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché si trattava di censura su fatti storici la cui ricognizione è di merito; inoltre non sono stati indicati gli elementi richiesti dall'art.360, co.1, n.5 c.p.c. per consentire il sindacato di legittimità. Conseguenza: confermata la qualificazione delle somme come incentivi all'esodo e pertanto viene escluso il recupero contributivo chiesto dall'INPGI; resiste Gedi, che prevale.

Norme richiamate

  • art.132 c.p.c.

    Riguarda i vizi di forma della motivazione; la Corte osserva che la nullità per omessa motivazione ricorre solo quando il vizio emerge dal testo della sentenza stessa, non per argomentazioni successive presentate in appello.

  • art.360, co.1, n.4 c.p.c.

    Invocato in tema di nullità per omessa motivazione: la Cassazione conferma che il vizio è rilevabile solo se manifesto nel testo della sentenza impugnata.

  • art.112 c.p.c.

    Principio dell'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni proposte; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse stata considerata e implicitamente rigettata dal giudice del merito.

  • artt.1362 e 1363 c.c.

    Norme sull'interpretazione del contratto (volontà delle parti e regole interpretative). La Cassazione ha osservato che i motivi invocavano una rivalutazione di fatto delle clausole transattive, valutazione non ammessa in sede di legittimità.

  • art.6, co.1 d.lgs. n.314/97

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contribuzione sulle somme corrisposte; la Corte ha ritenuto la questione essenzialmente fattuale (natura delle somme) e non idonea per il sindacato in Cassazione.

  • art.29, comma 4, lettera b) DPR 1124/1965

    Richiamato nella motivazione di merito; la Corte di cassazione ha rilevato che la Corte d'appello aveva preso in considerazione la censura riferita a tale norma nella sua motivazione.

  • art.360, co.1, n.5 c.p.c.

    Norma che consente il sindacato di legittimità per errori nella valutazione della prova o omissione di fatti decisivi: la Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha indicato gli elementi richiesti (decisività e prova dell'omissione), rendendo il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • La qualificazione delle somme pagate in transazione (incentivo all'esodo vs integrazione del TFR vs somma transattiva) è questione di fatto e di interpretazione contrattuale riservata ai giudici di merito; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare il contenuto delle transazioni salvo errori di diritto evidenti.
  • La censura per omessa motivazione produce nullità solo se il vizio è manifesto nel testo della sentenza impugnata; le contestazioni che richiedono l'esame delle argomentazioni svolte in appello non configurano necessariamente omessa motivazione.
  • Per far ammettere in Cassazione censure che riguardano fatti omessi o errate valutazioni probatorie (art.360 n.5), il ricorrente deve specificare e documentare i fatti decisivi omessi e la loro rilevanza per la decisione; la mera asserzione non è sufficiente.
  • Se si contesta la natura contributiva di somme pagate in sede di transazione, è necessario che il ricorso si concentri su profili di diritto (es. errata applicazione di norme interpretative) e non solo sulla diversa lettura fattuale delle clausole transattive.
  • Le transazioni concluse dopo il licenziamento possono avere funzione transattiva e non di incentivo all'esodo; stabilire la finalità richiede valutazione del contesto e delle clausole, competenza del giudice di merito.

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