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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24931/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'art. 15 del Regolamento INPGI che vietava il cumulo tra pensione e redditi da lavoro, chiedendo la restituzione delle trattenute operate dall'INPGI a decorrere da ottobre 2013. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, la Corte d'appello di Milano l'ha riformata respingendo le pretese ritenendo l'autonomia gestionale dell'ente; Meroni ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'INPGI gestisce una forma di previdenza sostitutiva dell'AGO e quindi deve applicarsi la disciplina statale sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'INPGI gestisca una forma di previdenza sostitutiva e che la disciplina del cumulo prevista per l'AGO si applichi anche ai trattamenti INPGI. Di conseguenza è stata disapplicata la norma regolamentare contrastante (art. 15 del Regolamento INPGI), la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati; si è disposto inoltre che la Corte territoriale regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 5 agosto 1981, n. 416, art. 38

    L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ... gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti ...

    La Corte ha interpretato l'art. 38 come indicazione che l'INPGI gestisce una forma di previdenza sostitutiva dell'AGO e pertanto deve essere assoggettato, quanto alla materia del cumulo, alla stessa disciplina prevista per l'assicurazione generale obbligatoria.

  • decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

    La privatizzazione formale dell'INPGI non esclude la natura sostitutiva delle sue gestioni: il d.lgs. 509/1994 non è idoneo a sottrarre l'INPGI all'applicazione delle norme di cumulo se la legge espressamente lo equipara all'AGO.

  • legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76 (richiamo all'art. 38)

    La modifica normativa conferma la funzione sostitutiva dell'INPGI e giustifica l'applicazione alla stessa della disciplina dettata per l'AGO in materia di cumulo.

  • decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 19 (conv. con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133)

    La disposizione, che riguarda l'eliminazione dei limiti al cumulo per l'AGO, è applicabile anche alle prestazioni gestite nelle forme sostitutive come l'INPGI, salvo diversa e chiara previsione legislativa.

  • legge n. 388/2000, art. 72 e legge n. 289/2002, art. 44

    Queste norme parificano le pensioni a carico dell'AGO e quelle delle forme sostitutive/esclusive e sono state interpretate come fonte che estende ai fondi sostitutivi la disciplina generale sul cumulo.

  • decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24 (richiamato)

    La Corte ha ritenuto che le previsioni specifiche dell'art. 24 e relative misure di equilibrio finanziario non costituiscono parametro generale per legittimare un regime di cumulo difforme, ma sono riferite a specifiche esigenze e non mutano il principio di parità fra AGO e forme sostitutive.

  • decreto-legge n. 185/2008, art. 19 (conv. legge n. 2/2009) - inserimento art. 37, comma 1-bis nella legge n. 416/1981

    "l'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata ... è posto a carico del bilancio dello Stato"

    L'esistenza di interventi di sostegno finanziario da parte dello Stato dimostra che l'autonomia finanziaria dell'INPGI non è integrale, rafforzando l'argomento che l'ente non può derogare liberamente alla disciplina statale in materia di cumulo.

  • legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 103

    "con effetto dal 1 luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani \"Giovanni Amendola\" (INPGI) ... è trasferita ... all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"

    La norma, richiamata dalla Corte, evidenzia la progressiva integrazione delle gestioni sostitutive nel perimetro dell'INPS e rafforza l'orientamento secondo cui le regole dell'AGO trovano applicazione anche alle gestioni INPGI.

Massime di principio

  • Se un ente privatizzato gestisce una "forma di previdenza sostitutiva" dell'AGO (come l'INPGI), la disciplina normativa sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro prevista per l'AGO si applica anche a tale ente, salvo diversa disposizione di legge espressa e chiara.
  • L'autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti privatizzati non autorizza l'adozione di regolamenti interni (es. divieti di cumulo) in contrasto con norme statali che parificano le loro gestioni a quelle dell'AGO.
  • La presenza di sostegni finanziari o interventi dello Stato a favore dell'ente (rimborsi, trasferimenti, trasferimento gestionale all'INPS) indica che l'autonomia finanziaria non è totale e può avere rilievo nella valutazione della legittimità di regole interne difformi.
  • In conflitti fra regolamenti interni dell'ente e disciplina statale che delimita il trattamento delle forme sostitutive, il giudice può disapplicare la norma interna e applicare la disciplina statale di riferimento.
  • Per valutare situazioni analoghe occorre verificare la qualifica normativa della gestione (se sostitutiva/exclusive), l'esistenza di norme legislative che parificano tale gestione all'AGO e eventuali interventi legislativi successivi che incidono sull'assetto gestionale (es. trasferimenti all'INPS).

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