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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24932/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso le trattenute operate dall'INPGI dal gennaio 2016 a causa dell'applicazione di un divieto assoluto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro previsto dall'art. 15 del Regolamento dell'INPGI. Il ricorrente sosteneva che la gestione INPGI abbia carattere sostitutivo dell'AGO e che, pertanto, dovesse applicarsi la disciplina del cumulo prevista per l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) (richiamando art. 38 L. 5/8/1981 n.416 e art. 19 d.l. 25/6/2008 n.112). L'INPGI difendeva la legittimità del divieto assoluto in base alla propria autonomia gestionale e regolamentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del sig. Gianola. La Corte ha ritenuto che l'INPGI gestisca una forma di previdenza sostitutiva dell'AGO e che, per ragioni di coordinamento normativo e per espressa previsione legislativa, ai suoi iscritti si applichi la stessa disciplina sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro prevista per l'AGO. Ne consegue la disapplicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI nella parte in cui introduceva un divieto assoluto di cumulo divergente dalla disciplina generale. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi enunciati; lasciata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 5 agosto 1981, n. 416, art. 38

    L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ... gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti ...

    La Corte ritiene che l'art. 38 identifichi l'INPGI come gestore di forme di previdenza sostitutiva dell'AGO, giustificando l'applicazione alla sua gestione della disciplina sul cumulo prevista per l'assicurazione generale obbligatoria.

  • decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 19

    Norma richiamata dal ricorrente che ha rilevanza nel quadro delle disposizioni volte a regolare/eliminare limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro; la Corte ne utilizza il principio per sostenere l'applicabilità della disciplina dell'AGO anche alle forme sostitutive.

  • decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

    Riferimento alla disciplina di privatizzazione degli enti previdenziali; la Corte osserva che, nonostante la privatizzazione formale, le funzioni INPGI restano di tipo sostitutivo e di natura pubblicistica in vari aspetti, con conseguente limitazione dell'autonomia rispetto alle norme di coordinamento con l'AGO.

  • legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 76 e art. 72 citati)

    La Corte richiama le modifiche legislative che hanno parificato per taluni profili le pensioni a carico dell'AGO e quelle delle forme sostitutive (es. art. 72, comma 1) e la novella che ha inciso sull'art. 38, rafforzando l'idea che per il cumulo si debba tener conto della disciplina generale.

  • art. 15 del Regolamento INPGI

    Regola interna che prevedeva il divieto assoluto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro; la Corte ha disposto la disapplicazione di tale disposizione nella parte in cui contrastava con la disciplina dell'AGO.

  • legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 103

    Richiamata nel contesto della limitazione dell'autonomia finanziaria dell'INPGI e del progressivo trasferimento della gestione sostitutiva all'INPS, a conferma della tendenza a ricondurre l'INPGI nell'orbita del regime generale.

Massime di principio

  • Se un ente privatizzato gestisce formalmente una forma di previdenza 'sostitutiva' dell'AGO, le norme che regolano il cumulo tra pensione e redditi da lavoro applicate all'AGO possono essere estese anche alle prestazioni erogate dall'ente sostitutivo.
  • L'autonomia regolamentare degli enti privatizzati non è assoluta: le disposizioni interne contrastanti con norme di rango legislativo che parificano le forme sostitutive all'AGO possono essere disapplicate.
  • Per valutare la legittimità di regole interne che limitano il cumulo, occorre verificare la corrispondenza con la disciplina statale di riferimento (testi di legge che estendono il trattamento AGO alle forme sostitutive); in caso di conflitto prevale la normativa statale.
  • In presenza di disposizioni legislative successive che coordinano o trasferiscono funzioni (es. trasferimento di gestione all'INPS), l'argomentazione basata sull'autonomia finanziaria/organizzativa dell'ente perde efficacia.
  • Chi ritiene illegittimo un divieto interno di cumulo deve agire giudizialmente chiedendo la disapplicazione della norma interna e il rinvio del procedimento per la revisione delle trattenute alla stregua della disciplina statale applicabile.

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