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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24929/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sul decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI per €169.222,00 relativo al mancato versamento di contributi previdenziali per cinque giornalisti (Simonetta Angeloni Dezi, Davide Carotti, Alessandra Fava, Adele Lapertosa e Paolo Montaldo). L'INPGI sosteneva che i rapporti, pur formalmente autonomi, fossero in realtà rapporti di collaborazione fissa riconducibili all'art. 2 del contratto collettivo (collaboratori fissi) e quindi soggetti al versamento contributivo. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d'Appello di Roma hanno ritenuto provata la natura di subordinazione (anche alla luce dei verbali ispettivi) e hanno confermato le somme richieste, qualificando le somme aggiuntive come sanzioni civili connesse all'omissione contributiva e ritenendo inapplicabili i meccanismi di estinzione previsti per le sanzioni amministrative o per gli illeciti contestati oltre i termini previsti per la legge n. 689/81.

La decisione

La ricorrente ANSA aveva proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma poi ha depositato atto di rinuncia al ricorso dopo aver aderito alla sanatoria Inpgi (delibera n. 47/24.10.2019, nota ministeriale 25.02.2020) relativa alle inadempienze oggetto del giudizio e dichiarando di accollarsi le spese concordate (€4.700,00). L'INPGI ha accettato la rinuncia. La Corte Suprema ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, non provvedendo sul merito e non decidendo ulteriormente sulle spese, essendo queste già concordate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2 CCLG / art. 2 CNLG

    La Corte d'appello ha considerato applicabile la previsione relativa ai collaboratori fissi, ritenendo che i rapporti, sebbene formalmente autonomi, integrassero gli estremi della collaborazione fissa/giornalistica e configurassero elementi di subordinazione nel concreto.

  • art. 2094 c.c.

    Riferimento alla nozione di lavoro subordinato; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi fattuali della subordinazione nonostante la qualifica contrattuale di autonomia.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Usati nelle censure della ricorrente in ordine alla formazione e interpretazione dei contratti; la Corte d'appello ha valutato i fatti prevalendo sulla mera intestazione contrattuale.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; dal testo emerge che la Corte d'appello ha ritenuto assolto dall'INPGI l'onere probatorio circa la natura subordinata dei rapporti, anche tramite i verbali ispettivi.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Norme procedurali richiamate nei motivi di impugnazione in tema di valutazione del giudice di merito; la Corte d'appello ha effettuato la valutazione probatoria ritenuta dalla ricorrente erronea, valutazione poi non sindacata in Cassazione per effetto della rinuncia.

  • art. 116 comma 12 legge n. 388/2000

    La ricorrente sosteneva che le somme aggiuntive fossero sanzioni amministrative abrogate dalla norma; la Corte d'appello le ha invece qualificate come sanzioni civili connesse all'omissione contributiva e quindi non assorbite dall'abrogazione delle sanzioni amministrative.

  • art. 14 commi 1, 2 e 6 legge n. 689/81

    Invocata dalla ricorrente per l'estinzione dell'illecito per mancata contestazione nei termini; la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile tale estinzione al caso di inadempimenti di obbligazioni previdenziali trattandosi di materia diversa dalle sanzioni amministrative cui la legge 689/81 si riferisce.

  • art. 112 c.p.c. e art. 3 legge n. 241/90

    Richiamati nella censura di nullità dei verbali ispettivi per carenza motivazionale e mancanza di conteggi analitici; la Corte d'appello ha valutato i verbali come prova idonea e motivata, decisione non esaminata in Cassazione per effetto della rinuncia.

  • art. 23, comma 8 bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod. nella legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamato per informare sulle conclusioni del Pubblico Ministero depositate nel procedimento; non incidente sulla decisione di estinzione per rinuncia.

  • Delibera INPGI n. 47 del 24/10/2019 e nota n. 2178 del 25/02/2020

    Atto amministrativo che ha previsto una sanatoria delle inadempienze contributive entro il 25/02/2020; l'adesione a tale sanatoria da parte di ANSA ha determinato la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio in Cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica formale di un rapporto (contratto di collaborazione autonoma) può essere superata dalla valutazione della concreta fattispecie: continuità della prestazione, vincolo di dipendenza, rimanere a disposizione e vincoli organizzativi possono far prevalere la natura subordinata.
  • I verbali ispettivi dell'ente previdenziale hanno valore probatorio rilevante e possono contribuire in modo decisivo a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro.
  • Le somme legate all'omissione contributiva possono essere qualificate come sanzioni civili connesse all'obbligazione previdenziale e quindi distinte dalle sanzioni amministrative abrogate; ciò incide sulla possibilità di estinzione o sulla disciplina sanzionatoria applicabile.
  • Le regole di estinzione previste dalla legge n. 689/81 (termine dei 90 giorni per la contestazione) non trovano automaticamente applicazione alle pretese previdenziali dell'ente, salvo specifica previsione normativa.
  • L'onere della prova circa la natura subordinata grava sull'ente che reclama i contributi, ma la prova può essere costituita da elementi istruttori anche indiretti (verbali ispettivi, modalità operative, continuità delle prestazioni).
  • Prima di proseguire fino alla Suprema Corte è opportuno valutare soluzioni di sanatoria o transazione: l'adesione a misure di sanatoria può portare alla rinuncia al gravame e all'estinzione del giudizio, con conseguenze pratiche sulla pronuncia di merito.
  • In caso di contestazione dei verbali ispettivi è importante prospettare in modo dettagliato vizi formali e carenze probatorie (es. mancati conteggi analitici), ma la rilevanza di tali censure dipende poi dalla valutazione del giudice di merito.

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