Cassazione Civile, Sentenza n. 24925/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di sentenza che aveva confermato un decreto ingiuntivo INPGI per omesso pagamento dei contributi: 1) contributi dovuti sulle somme versate a tre giornalisti che l'ispettorato aveva qualificato come lavoratori subordinati (corrispondenti); 2) contributi dovuti sulle somme pagate al direttore responsabile in eccesso rispetto alle retribuzioni denunciate, contestando che tali somme fossero spese di rappresentanza o non imponibili (inclusi canoni di locazione dell'appartamento messo a disposizione). Il ricorso propone cinque motivi volti a rimettere in discussione la qualificazione dei rapporti come subordinati, la qualificazione delle spese come di rappresentanza e l'applicazione della franchigia fiscale richiamata dall'art.51 co.3 DPR 917/86 nonchè la quantificazione della contribuzione sui canoni di locazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i cinque motivi di ricorso e, per le ragioni esposte: (i) i primi due motivi sono inammissibili perché chiedono una rivalutazione del fatto in presenza di doppia pronuncia conforme (art.360 co.4 c.p.c.) e non indicano specifici fatti storici omessi e decisivi che possano infirmare la valutazione della subordinazione; la Corte d'appello aveva motivato la subordinazione con indici concreti (contatti quotidiani, continuità, inserimento nell'organizzazione, dipendenza dal direttore); (ii) il terzo motivo è inammissibile perché deduce fatti ritenuti pacifici o non contestati e quindi non rientranti nell'art.360 co.1 n.5 c.p.c.; (iii) il quarto motivo è inammissibile per carenza di elementi essenziali (mancata indicazione del canone annuo necessario a valutare la franchigia di cui all'art.51 co.3 DPR 917/86); (iv) il quinto motivo è inammissibile come censura di fatto nuovo non devoluto al giudice del merito e non debitamente indicato nei precedenti atti. Conseguentemente la sentenza impugnata è confermata e il ricorso è rigettato per inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla mancata contestazione di fatti o prove: la Corte osserva che il ricorrente non ha documentato adeguatamente eventuali omissioni di contestazione da parte dell'INPGI
richiamato in tema di valutazione delle prove di merito: la Corte territoriale ha svolto valutazione ex art.116, che in Cassazione non è sindacabile se non per violazioni di legge o omissioni di fatti decisivi
art.360 c.p.c. (co.1, n.5 e co.4)
criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi che implicano revisione della valutazione di merito o che ricadono nella doppia pronuncia conforme sono inammissibili; l'art.360 co.1 n.5 richiede che siano indicate omissioni di fatti decisivi; co.4 disciplina i casi di doppia pronuncia
la parte datoriale ha l'onere di provare la sussistenza delle ipotesi di esclusione (es. spese di rappresentanza) previste dalla norma per non far ricadere quelle somme nella base contributiva
richiamato in ordine alla possibile esclusione dal reddito di lavoro dipendente se il valore del servizio è inferiore alla soglia (lir.500.000): la Corte ha ritenuto che mancasse l'indicazione del canone annuo necessario per valutare l'applicabilità della franchigia
Massime di principio
- In Cassazione è molto difficile ottenere la riforma di valutazioni di fatto: i motivi che mirano a una rivalutazione delle prove sono generalmente inammissibili, salvo indicazione puntuale di fatti storici omessi e decisivi.
- Se si contesta la qualificazione di un rapporto (subordinato vs autonomo) bisogna segnalare espressamente e documentare i singoli fatti omessi dal giudice del merito che, se considerati, avrebbero rovesciato gli indici di subordinazione; non basta l'elencazione di elementi probatori alternativi.
- La qualificazione di somme come spese di rappresentanza grava sull'azienda: è necessario provare specificamente la natura rappresentativa delle spese, mediante documentazione idonea e, se rilevante, dimostrare che rientrano nelle ipotesi di esclusione normative (art.12 co.2 L.153/69).
- Per invocare franchigie o soglie fiscali (es. art.51 co.3 DPR 917/86) occorre fornire gli elementi quantitativi richiesti (es. importo annuo) in modo che il giudice possa valutare il superamento o meno della soglia.
- Non è possibile introdurre in Cassazione questioni nuove non dedotte e discusse nei giudizi di merito: la censura deve risultare dagli atti del precedente giudizio e il ricorso alla Suprema Corte deve indicare in quali atti ciò è stato svolto (principio di autosufficienza del ricorso).
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