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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24926/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lanzara chiedeva il pagamento dell'indennità "ex fissa" prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, con decreto ingiuntivo poi opposto da INPGI. La questione centrale era se la Convenzione dell'8.6.1994 e il relativo Regolamento attribuiscano all'INPGI un'obbligazione diretta verso il beneficiario (configurando un contratto a favore di terzo) oppure se il Fondo costituito presso l'INPGI sia un ente autonomo con patrimonio separato, di cui l'INPGI è solo gestore; e inoltre se, data l'illiquidità del Fondo, la prestazione fosse esigibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Fondo integrativo costituito dalla Convenzione è un soggetto/autonomia patrimoniale distinta dall'INPGI, il quale è mero gestore incaricato (obbligazione di facere verso il Fondo, non obbligazione in proprio verso gli iscritti). La clausola che esonera l'INPGI dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in mancanza di disponibilità finanziaria del Fondo è legittima. I giudici hanno inoltre ritenuto corretto l'accertamento di merito sull'illiquidità e insufficienza della provvista del Fondo e quindi l'inesigibilità della prestazione. Sono state respinte anche le censure relative alla qualificazione della Convenzione come contratto a favore di terzo e la richiesta di compensazione delle spese di merito; tuttavia la Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 27 CCNL (richiamo alla Convenzione del 8.6.1994)

    Richiama la Convenzione che istituisce il Fondo integrativo; usata per individuare la fonte obbligatoria della prestazione.

  • Convenzione per la Gestione di Forme Previdenziali a Carattere Integrativo (8.6.1994), art. 1, 3, 4, 5

    "accantonamento [...] di un capitale" e descrizione della prestazione come sette mensilità o assegno vitalizio/reversibile

    La Convenzione definisce la prestazione come una somma/prestazione predeterminata sganciata dal valore dei contributi versati, indicando la natura della prestazione e le modalità di erogazione.

  • Convenzione (8.6.1994), art. 6, comma 2, 4, 5, 7

    "l'Ente gestore del Fondo" ... "l'Istituto risulta esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria"; "il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi, calcolati nella misura del 12% annuo,..."

    Stabilisce il meccanismo di finanziamento, il dovere di vigilanza dell'INPGI, l'obbligo del Fondo a reintegrare la liquidità e la previsione che l'INPGI sia esonerato dal pagare in assenza di provvista: ciò implica che l'obbligo di pagamento è del Fondo (soggetto autonomo) e non dell'INPGI in proprio.

  • Convenzione, art. 9

    "con contabilità separata" e che "le spese di amministrazione sono addebitate al Fondo"

    Conferma l'autonomia contabile e patrimoniale del Fondo rispetto all'INPGI, rafforzando la tesi della separazione patrimoniale.

  • Regolamento (accordo 8.6.1994), artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11

    Completa la disciplina attuativa della Convenzione; utilizzato per ricostruire le modalità di calcolo e di erogazione della prestazione e i limiti della responsabilità dell'INPGI.

  • Codice Civile, art. 2117

    Usato per analogia: fondi aziendali o fondi previdenziali senza personalità giuridica costituiscono centri autonomi di imputazione e patrimonialità separata.

  • Codice Civile, art. 2121

    Richiamato per i criteri di calcolo della retribuzione ai fini dell'accantonamento (riferimento normativo per la determinazione del valore della prestazione).

  • Codice Civile, art. 2123

    Richiama il principio che la liquidazione contributiva dei fondi formati con il contributo del datore di lavoro è regolata da questa norma, ma nel caso di specie la disciplina contrattuale esclude la corresponsione automatica dei contributi versati come capitale individuale.

  • Codice Civile, art. 1229

    Richiamato dalle parti ma la Corte ha ritenuto che la clausola convenzionale non costituisce limitazione preventiva della responsabilità per dolo o colpa grave dell'INPGI, posto che l'INPGI non è debitore in proprio.

  • Codice Civile, art. 1363

    Principio interpretativo: le clausole vanno interpretate nel loro insieme; la Corte lo applica per ricostruire la volontà contrattuale verso la logica del Fondo a ripartizione.

  • Codice Civile, artt. 1366, 1367, 1370, 2697

    Norme sul valore probatorio, onere della prova e interpretazione dei contratti richiamate per sostenere l'interpretazione contrattuale adottata e la valutazione documentale dell'illiquidità del Fondo.

  • Codice Civile, art. 1411

    Citato dalla parte ricorrente in tema di contratto a favore di terzo; la Corte esclude che la Convenzione configuri tale figura nei confronti dell'INPGI, essendo obbligato il Fondo.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Strumento di censura invocato per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure di merito entro i limiti dell'impugnazione di legittimità.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 91 e 92

    Norme sulla condanna alle spese: la decisione di non compensare è insindacabile in sede di legittimità salvo eccessi di discrezionalità; qui la Corte ha però compensato le spese di cassazione per la novità della questione.

Massime di principio

  • Quando una convenzione istitutiva di un fondo prevede contabilità separata e regole di finanziamento autonome, il fondo va considerato soggetto con autonomia patrimoniale e l'ente gestore non assume automaticamente obbligazioni in proprio verso i beneficiari.
  • La qualificazione della prestazione (fissa/definita vs. capitale riferibile ai contributi) è cruciale: se la convenzione definisce una prestazione predeterminata indipendente dall'ammontare dei contributi, il sistema è assimilabile a ripartizione e non a capitalizzazione individuale.
  • Clausole che esonerano il gestore dal pagare in assenza di provvista sono legittime se l'obbligazione è effettivamente del fondo autonomo; non configurano di per sé una limitazione illecito della responsabilità dell'ente gestore.
  • In caso di contestazione sull'esigibilità della prestazione per illiquidità del fondo, l'accertamento di fatto del giudice di merito è difficilmente sindacabile in cassazione, salvo vizio serio motivazionale (art. 360, n.5 c.p.c.).
  • Per valutare la responsabilità occorre distinguere obbligazione di facere verso il fondo (gestore) e obbligazione di dare verso il beneficiario: la presenza di clausole che prevedono reintegri, segnalazioni e pagamenti di interessi dopo termini specifici indica che il rapporto giuridico principale è tra iscritti e Fondo, con ruolo esecutivo dell'ente gestore.
  • La richiesta di qualificare la convenzione come contratto a favore di terzo richiede prova chiara dell'intento di creare un'obbligazione diretta del gestore verso il terzo; in mancanza, prevale l'interpretazione dell'autonomia del fondo.
  • La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo per eccesso di potere o manifesta illogicità.

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