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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07510/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una società conduttrice di un immobile ad uso diverso, convenuta in più procedimenti di convalida di sfratto per morosità relativi a diversi periodi, era stata condannata in primo grado al pagamento di canoni locativi non corrisposti, mentre la domanda di risoluzione del contratto era stata dichiarata cessata la materia del contendere. La società aveva proposto appello con ricorso telematico, ma la Corte territoriale aveva dichiarato l’impugnazione improcedibile perché il difensore non aveva provveduto tempestivamente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. In appello la parte aveva chiesto la rimessione in termini sostenendo che la comunicazione del decreto non fosse stata conosciuta perché finita nella cartella spam della PEC. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione dell’art. 153 c.p.c. e dell’art. 294 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato tardiva e quindi inammissibile l’istanza di rimessione in termini; 2) violazione dell’art. 435 c.p.c. per avere ritenuto negligente la condotta del difensore che non aveva controllato la casella PEC e la posta indesiderata; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto di spese del grado di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure motivazionali perché costruite secondo il vecchio paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile ratione temporis. Nel merito ha confermato che la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile alla parte, estranea alla sua volontà e connotata da assolutezza; la negligenza del difensore nel controllare la PEC e anche la cartella spam è imputabile alla parte e non giustifica la rimessione. Ha inoltre valorizzato il dato che, all’udienza del 2 maggio 2017, il difensore aveva chiesto solo un termine per la notifica senza prospettare alcuna causa giustificativa, condotta incompatibile con l’effettiva volontà di avvalersi della rimessione in termini. È stata ritenuta infondata anche la censura sulle spese, applicato correttamente il principio di soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata nei confronti dell’intimata, che non aveva svolto difese. È stato altresì dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini opera anche rispetto al termine per proporre impugnazione, ma solo se la decadenza deriva da una causa non imputabile alla parte, estranea alla sua volontà e non meramente difficoltosa.

  • art. 294 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella soluzione; la Corte non accoglie la censura sulla tardività della richiesta di rimessione in termini.

  • art. 435 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina dell’appello, ma la Corte conferma la valutazione di negligenza del difensore e l’improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del grado di appello sono state correttamente poste a carico della parte soccombente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per le violazioni di legge dedotte con il ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Le doglianze motivazionali sono state ritenute inammissibili perché formulate secondo il previgente schema non più applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.

  • art. 3-bis, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Richiamato nel quadro della notifica via PEC e della rilevanza della cartella spam, ma la Corte esclude che ciò integri caso fortuito o forza maggiore.

  • art. 20 d.m. n. 44 del 2011

    La disciplina tecnica della PEC impone obblighi di presidio e controllo della casella, inclusa la gestione dei messaggi indesiderati.

  • art. 6 CEDU

    Non è violato dall’inammissibilità dell’impugnazione per tardività imputabile al difensore, poiché la sanzione processuale non è sproporzionata rispetto alle esigenze di certezza giuridica.

  • art. 650 c.p.c.

    Richiamato per analogia sul tema della conoscenza tardiva dell’atto a mezzo PEC, ma la Corte richiama l’orientamento che esclude lo spam quale caso fortuito o forza maggiore.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Fonte del contributo unificato e dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede la prova di un impedimento non imputabile alla parte, derivante da un fattore esterno, assoluto e non superabile con l’ordinaria diligenza.
  • La negligenza del difensore nella gestione della casella PEC, compreso il mancato controllo della posta indesiderata, è imputabile alla parte assistita e non integra causa idonea a giustificare la rimessione in termini.
  • Se all’udienza la parte chiede soltanto un rinvio o un termine senza allegare la causa dell’impedimento, il comportamento può risultare incompatibile con la volontà di avvalersi della rimessione in termini.
  • Le censure di legittimità in materia di motivazione devono rispettare il paradigma vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; la riproposizione del vecchio modello è inammissibile.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza anche nel grado di appello, quando l’impugnazione è dichiarata improcedibile o comunque respinta.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudizialeOnere della prova

Testo integrale

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