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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17160/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di omologazione di un concordato preventivo proposto da una società poi in liquidazione. In primo grado il tribunale aveva negato l’omologazione perché la proposta, dopo varie modifiche, prevedeva la degradazione al chirografo di crediti assistiti da ipoteca sulla base di una relazione di stima ritenuta carente e meramente assertiva. La corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo che la relazione giurata ex art. 160, comma 2, l. fall. non contenesse una motivazione ragionata e verificabile del valore degli immobili, così da non consentire ai creditori privilegiati di controllare la fondatezza della loro degradazione. La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum e degli artt. 18 e 183 l. fall., per avere la corte d’appello esaminato d’ufficio la congruità della relazione di stima; 2) violazione dell’art. 180 l. fall., per asserita indebita rivalutazione delle condizioni di ammissibilità nella fase di omologazione; 3) e 4) violazione degli artt. 160, comma 2, e 180 l. fall. nonché degli artt. 1362 ss. e 1372 c.c., per avere il giudice di merito sconfinato in un giudizio di convenienza della proposta e male interpretato la funzione della svalutazione dei beni; 5) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la mancata approvazione di una proposta diversa e la votazione dei creditori avrebbero reso irrilevante il rilievo di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza; ha respinto il secondo, affermando che in sede di omologazione il giudice deve controllare la regolarità della procedura e il permanere delle condizioni di ammissibilità del concordato; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto perché non colpivano la ratio decidendi, che non riguardava un sindacato di convenienza ma l’assenza di un requisito legale essenziale per la degradazione dei crediti privilegiati; ha ritenuto inammissibile anche il quinto, poiché il vizio dedotto non investiva un fatto materiale decisivo e la questione della prova di resistenza era assorbita dalla declaratoria di inammissibilità della proposta. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 160, comma 2, l. fall.

    La soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati è ammessa solo se il piano assicura una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione, sulla base di una relazione giurata di stima che deve contenere elementi ragionati e verificabili, non meri enunciati assertivi.

  • art. 180, comma 3, l. fall.

    In sede di omologazione il tribunale deve verificare la regolarità della procedura e tale controllo comprende anche il permanere delle condizioni di ammissibilità della proposta, non solo i profili meramente procedurali.

  • art. 183 l. fall.

    Il reclamo avverso il decreto di omologazione o di diniego consente il controllo della decisione nei limiti devoluti, ma la censura deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 18 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sul reclamo, ma la Corte ha rilevato la genericità della censura e il difetto di specificità dell’esposizione processuale.

  • art. 67, terzo comma, lett. d, l. fall.

    Il professionista che redige la relazione deve possedere i requisiti richiesti dalla norma per la stima dei beni ai fini del concordato.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    I motivi formulati come violazione di legge sono stati scrutinati solo nei limiti in cui colpivano la reale ratio della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Le censure processuali sono state dichiarate inammissibili quando non specifiche o quando non colpivano un effettivo vizio di pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede un fatto materiale decisivo e non una mera tesi difensiva.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste quando la statuizione adottata assorbe logicamente le questioni ulteriori non aventi carattere pregiudiziale.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Il richiamo alle regole ermeneutiche è stato reputato inconferente perché la questione decisa non verteva sull’interpretazione di un contratto ma sulla legittimità della relazione di stima nel concordato.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella ratio della pronuncia, che riguarda requisiti di ammissibilità della procedura concorsuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il controllo del giudice in sede di omologazione non si esaurisce in un riscontro formale della procedura, ma comprende la verifica del permanere delle condizioni legali di ammissibilità della proposta.
  • La relazione giurata di stima richiesta per la degradazione dei crediti privilegiati deve avere contenuto sostanziale e ragionato: deve indicare gli elementi di fatto che sorreggono il valore attribuito ai beni, così da consentire ai creditori di verificarne la fondatezza.
  • La mera adesione assertiva a stime di terzi, non supportata da dati concreti e verificabili, non è sufficiente a fondare la riduzione del valore dei cespiti né a giustificare la degradazione dei crediti assistiti da prelazione.
  • In sede di legittimità, le censure processuali devono essere specifiche e autosufficienti; la deduzione di un error in procedendo non esonera la parte dall’onere di indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi rilevanti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici materiali decisivi, non argomentazioni difensive o questioni giuridiche; inoltre non vi è omessa pronuncia quando il capo deciso assorbe logicamente le questioni ulteriori.
  • Non è configurabile uno sconfinamento nel giudizio di convenienza quando il giudice di merito si limiti a rilevare la mancanza di un requisito legale essenziale della proposta concordataria.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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