Cassazione Civile, Ordinanza n. 34662/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento di contributi consortili relativi a terreni e fabbricati per le annualità 2012-2017. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società, limitatamente alle annualità 2012-2015, ritenendo operante un giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze tra le stesse parti. Il consorzio ha appellato sostenendo che quelle precedenti decisioni riguardavano immobili diversi da quelli oggetto dell'avviso impugnato. La commissione regionale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo nuova tale deduzione. In cassazione il consorzio ha denunciato violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la contestazione dell'efficacia del giudicato esterno non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa o eccezione impropria, sempre deducibile in appello; inoltre il giudicato esterno sarebbe rilevabile d'ufficio e quindi sottratto alle preclusioni sulle nuove eccezioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, cioè i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa fiscale, mentre non opera per le mere difese e per la contestazione dei fatti costitutivi del credito o delle deduzioni della controparte. Ha qualificato la contestazione del giudicato esterno come questione di diritto e come difesa ammissibile, anche perché il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e non amplia, di per sé, il thema decidendum in senso fattuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'appello del consorzio e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
divieto di proporre nuove eccezioni in appello
nel giudizio tributario preclude solo le eccezioni in senso stretto; restano ammissibili le mere difese e le eccezioni improprie
richiamato in relazione alla nozione di giudicato e alla sua efficacia
richiamato per l'efficacia del giudicato sostanziale tra le parti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
consente in appello la produzione di nuovi documenti anche se già disponibili in primo grado
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
impone la prevalenza della disciplina processuale tributaria speciale su quella processuale civile ordinaria
la preclusione alla produzione di nuovi documenti non si applica nel processo tributario per effetto della disciplina speciale dell'art. 58
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto; non sono precluse le mere difese con cui la parte contesti i fatti costitutivi della pretesa o l'applicabilità della regola invocata dalla controparte.
- La contestazione dell'efficacia di un giudicato esterno non integra, di regola, una nuova eccezione in senso stretto, ma una difesa in diritto ammissibile anche in grado di appello.
- Il giudicato esterno, per la sua natura pubblicistica e per il suo rilievo di ordine sistematico, è assimilabile a una questione di diritto e può essere rilevato d'ufficio.
- Nel processo tributario la disciplina speciale sulle produzioni documentali in appello prevale sulla regola generale del processo civile, consentendo la produzione di documenti nuovi nei termini del grado.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello è erronea quando confonde una mera contestazione difensiva con una nuova eccezione vietata dalla legge processuale tributaria.
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