Cassazione Civile, Ordinanza n. 36380/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda tre lavoratori che avevano svolto un periodo di apprendistato e poi un rapporto di lavoro ordinario nel settore ferroviario. La Corte d'appello aveva confermato la nullità di alcune clausole del CCNL Attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e di un accordo sindacale del 1 marzo 2006, nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. Era stato così accertato il diritto dei lavoratori al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante l'apprendistato, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull'apprendistato, sostenendo che la L. n. 25 del 1955 non fosse più applicabile ai contratti in questione dopo l'accordo sindacale del 2006, per effetto dell'autonomia della nuova figura dell'apprendistato professionalizzante; 2) violazione dell'art. 49, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276 del 2003, assumendo che la delega alle parti sociali fosse generale e consentisse di disciplinare anche il computo dell'anzianità; 3) violazione dell'art. 19 della L. n. 25 del 1955 e del D.L. n. 726 del 1984, sostenendo che la norma imperativa consentisse una modulazione convenzionale e non imponesse un computo integrale, sicché l'accordo collettivo avrebbe legittimamente reso utile solo una parte del periodo formativo ai fini degli scatti di anzianità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto corretto l'accertamento della nullità delle clausole collettive che escludevano dal computo dell'anzianità l'intero periodo di apprendistato, perché contrastanti con l'art. 19 della L. n. 25 del 1955. La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia, ribadendo che l'apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica e che la disciplina legale che considera utile il periodo formativo ai fini dell'anzianità è inderogabile dalla contrattazione collettiva. Ha inoltre affermato che la delega alle parti sociali prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003 era limitata ai profili consentiti dalla norma e non poteva incidere sull'anzianità di servizio. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 25 del 1955, art. 19
La disposizione è stata considerata norma imperativa: il periodo di apprendistato deve valere ai fini dell'anzianità di servizio se il rapporto prosegue come lavoro ordinario, senza possibilità per la contrattazione collettiva di escluderlo integralmente.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49 e 57
La delega alle parti sociali è stata ritenuta limitata alla durata del contratto e ai profili formativi, non estendibile alla disciplina del computo dell'anzianità di servizio.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3
In attesa della nuova regolamentazione dell'apprendistato, restava applicabile la disciplina previgente dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955, come modificata.
D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6
È indicato come momento successivo di cessazione della disciplina previgente richiamata dalla Corte d'appello.
La formula è stata considerata equivalente a quella della L. n. 25 del 1955 nel senso di attribuire rilevanza al periodo di formazione ai fini dell'anzianità.
art. 12 preleggi
È richiamato dai motivi del ricorso per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica delle norme sull'apprendistato, ma la tesi è stata respinta.
art. 117 Cost., comma 2
La Corte lo richiama per evidenziare che la disciplina del rapporto di lavoro rientra nell'ordinamento civile e non può essere ampliata dalla contrattazione collettiva oltre i limiti fissati dalla legge.
È richiamato per descrivere la seconda fase del rapporto di apprendistato, che può trasformarsi in ordinario rapporto subordinato in difetto di recesso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
È richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.
direttiva 2000/78/CE
La Corte d'appello aveva ritenuto coerente con la disciplina interna l'interpretazione che escludeva la discriminazione; la Cassazione ha confermato il risultato, richiamando il profilo antidiscriminatorio.
Massime di principio
- Nel contratto di apprendistato il periodo formativo, quando il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro, deve essere computato ai fini dell'anzianità di servizio se la legge lo prevede in termini generali e imperativi.
- La contrattazione collettiva non può escludere integralmente dal computo dell'anzianità un periodo che la legge qualifica come utile o computabile, quando la previsione legale ha carattere inderogabile.
- La delega alle parti sociali in materia di apprendistato deve essere interpretata in modo restrittivo e limitato agli ambiti espressamente devoluti dalla legge; non consente di incidere su aspetti sottratti alla disponibilità collettiva.
- Le formule legislative "considerato utile" e "computato" possono avere valore sostanzialmente equivalente quando esprimono la medesima regola di rilevanza del periodo di formazione ai fini dell'anzianità.
- La disciplina dell'apprendistato va letta come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, in cui la fase formativa non è un segmento neutro e può rilevare nella successiva progressione economica e normativa.
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