Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31990/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Il proprietario del fondo confinante ha agito per far dichiarare l'inefficacia di una compravendita agricola stipulata dal vicino in favore di terzi e per ottenere il trasferimento del terreno in suo favore, deducendo la violazione del diritto di prelazione e di riscatto agrario previsto per il coltivatore diretto confinante. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la corte d'appello ha riformato la decisione e ha rigettato il retratto ritenendo non provata la qualità di coltivatore diretto del ricorrente, anche perché il suo terreno risultava concesso in comodato al figlio, e non provata la mancata alienazione di altri terreni agricoli nel biennio precedente. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: violazione della disciplina sulla prelazione agraria e del comodato, omesso esame dell'abituale coltivazione del fondo, nullità per uso di documenti asseritamente tardivi, omesso esame della prova sulla mancata vendita di fondi nel biennio e violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. per mancato rilievo della non contestazione e per l'asserita inversione dell'onere della prova su un fatto negativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il comodato del fondo al figlio è incompatibile con la pretesa del comodante di essere coltivatore diretto del medesimo terreno confinante, poiché il comodato trasferisce temporaneamente il godimento del bene al comodatario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi e comunque contestava una valutazione di merito sulla prova testimoniale e documentale, non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura sulle produzioni documentali era priva di decisività, essendo stata la decisione fondata principalmente sul contratto di comodato. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché, essendo già sufficiente il difetto di prova della qualità di coltivatore diretto a escludere la prelazione, la questione sulla mancata vendita di altri terreni costituiva una ratio decidendi autonoma e comunque superflua da scrutinare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, n. 2), L. 14 agosto 1971, n. 817

    diritto di prelazione spettante al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante

    il diritto di prelazione agraria richiede la prova rigorosa dei presupposti soggettivi e oggettivi, e il difetto di uno solo di essi comporta il rigetto della domanda di riscatto

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    richiamato in relazione alla prelazione agraria

    norma richiamata quale base della disciplina della prelazione/riscatto agrario

  • art. 1803 c.c.

    contratto con cui una parte consegna ad un'altra un bene, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato

    il comodato è contratto reale che si perfeziona con la traditio rei e ha come funzione essenziale il trasferimento del godimento del bene al comodatario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    motivi di violazione e falsa applicazione di legge

    è il parametro invocato per denunciare errori di diritto nella qualificazione del comodato e nella prova dei presupposti della prelazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza o del procedimento

    invocato per contestare l'asserita utilizzazione di documenti tardivi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    non è configurabile quando il fatto storico sia stato esaminato dal giudice di merito, ancorché valutato in senso sfavorevole alla parte

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    produzioni istruttorie contestate come tardive

    richiamato in relazione alla dedotta tardività dei documenti prodotti in giudizio

  • art. 345 c.p.c.

    divieto di nuovi documenti in appello

    invocato per contestare la produzione documentale in grado di appello, ma ritenuto non decisivo ai fini della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione non può sovvertire la mancanza di prova di un presupposto costitutivo della domanda

  • art. 2697 c.c.

    chi agisce per il retratto agrario deve provare i presupposti del diritto, compresi quelli negativi ove costitutivi della fattispecie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    a seguito del rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la reale giustificazione della decisione.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico sia stato effettivamente considerato dal giudice di merito, ancorché ritenuto non provato o valutato sfavorevolmente.
  • La valutazione di attendibilità, sufficienza e congruenza delle prove testimoniali e documentali appartiene al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità, salvo i limiti specifici previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, la censura che colpisca una sola di esse è inammissibile per difetto di interesse se le altre restano intatte.
  • Nel retratto agrario, il difetto di prova anche di uno solo dei presupposti soggettivi o oggettivi richiesti dalla legge è sufficiente a determinare il rigetto della domanda.
  • Il contratto di comodato, per la sua funzione di attribuire il godimento del bene al comodatario, è incompatibile con la pretesa del comodante di dimostrare, senza adeguata prova ulteriore, il permanere di un diretto godimento agricolo sul bene medesimo.
  • Chi invoca la prelazione o il riscatto agrario deve fornire la prova dei relativi presupposti costitutivi; la mera allegazione o la non contestazione avversaria non bastano a colmare il difetto probatorio.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.