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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15783/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un intimazione di sfratto per morosità relativa a un contratto di locazione commerciale di un immobile sito in Roma. In primo grado la conduttrice aveva eccepito di avere sanato la morosità, contestato l'operatività della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto e sostenuto che tale clausola fosse stata superata da una successiva scrittura privata integrativa, con la quale sarebbero state previste garanzia fideiussoria e deposito cauzionale in funzione della prosecuzione del rapporto; in via riconvenzionale aveva anche chiesto il risarcimento dei danni per asseriti allagamenti. Il Tribunale aveva rigettato sia la domanda di risoluzione sia la riconvenzionale risarcitoria, ma la Corte d'appello aveva poi accolto il gravame della locatrice, dichiarando la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e della clausola contrattuale, con ordine di rilascio dell'immobile. In Cassazione la conduttrice ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1362-1371 e 1375 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal interpretato il regolamento contrattuale e non avrebbe considerato la reale volontà delle parti, la scrittura privata successiva e il preteso comportamento concludente della locatrice, che avrebbe accettato pagamenti tardivi dei canoni rendendo inoperante la clausola risolutiva espressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva localizzato né trascritto né riportato nel ricorso il contenuto della clausola risolutiva espressa e della successiva scrittura privata invocata come modificativa del contratto; inoltre, le censure fondate sulla tolleranza della locatrice rispetto ai ritardi di pagamento erano formulate in modo generico e comunque non correlate alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha anche osservato che l'asserita cessazione della materia del contendere, dedotta dalla resistente in memoria, non poteva essere presa in considerazione una volta dichiarato inammissibile il ricorso, e che comunque avrebbe richiesto concorde volontà delle parti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa è stata ritenuta operante e idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto in presenza dell'inadempimento previsto; la doglianza mirava a contestarne l'efficacia, ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    I criteri di interpretazione del contratto erano richiamati dalla ricorrente per sostenere una diversa ricostruzione della volontà negoziale, ma la censura non è stata esaminata nel merito per inosservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il comportamento della locatrice avrebbe imposto una lettura del contratto conforme a buona fede; la doglianza è stata reputata inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne trascrive il contenuto o non ne indica puntualmente la collocazione nel fascicolo e la sequenza processuale, rendendo impossibile il controllo di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito negativo del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che si fondano su clausole contrattuali o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se non ne viene trascritto il contenuto essenziale e non ne è precisata la collocazione processuale e documentale, secondo il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La deduzione della violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non può limitarsi a richiami generici alla volontà delle parti o a fatti processuali: occorre indicare con precisione le clausole asseritamente mal interpretate e dimostrare, attraverso il contenuto degli atti, l'errore della decisione impugnata.
  • Una censura che invochi un comportamento di tolleranza del creditore o locatore, tale da rendere inoperante una clausola risolutiva espressa, deve essere specifica e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso assorbe ogni ulteriore questione, inclusa l'eventuale cessazione della materia del contendere, che richiede comunque univoca e concorde manifestazione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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