Cassazione Civile, Ordinanza n. 22240/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di provvedimenti amministrativi in materia di espulsione e trattenimento di uno straniero: dopo il rilascio dal carcere gli fu notificato un decreto di espulsione prefettizio; sulla base di esso furono adottati un primo trattenimento in un CPR, un successivo ordine di allontanamento e poi un ulteriore decreto di trattenimento presso altro CPR. Il Giudice di pace di Torino convalidò quest'ultimo trattenimento e, su richiesta di riesame, lo confermò, ritenendo inammissibile la domanda perché fondata su questioni già valutate in sede di convalida e comunque infondata nel merito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di riesame, affidandolo a due motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati analiticamente i motivi; emerge però che nella memoria egli ha richiamato la successiva pronuncia della Cassazione che aveva annullato il decreto di convalida originario del trattenimento. La Corte, preso atto dell'annullamento del decreto di convalida da parte di altra decisione di legittimità, ha ritenuto venute meno le ragioni del contrasto tra le parti e quindi cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che una precedente pronuncia di legittimità aveva già annullato il decreto di convalida del trattenimento che costituiva il presupposto logico del successivo provvedimento di rigetto del riesame impugnato. Di conseguenza, la decisione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, ritenuti superflui da esaminare. Quanto alle spese, la Corte ha osservato che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, essendo parte soccombente un'amministrazione statale, non doveva procedersi alla regolazione delle spese in sede di legittimità; la liquidazione dovrà avvenire davanti al giudice di pace di Torino ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c)
richiamato come base del decreto di espulsione prefettizio per ragioni di pericolosità sociale del cittadino straniero
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6
richiamato dal giudice di pace per affermare che contro la convalida del trattenimento non poteva essere riproposta la stessa questione senza impugnare la precedente decisione
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 6
richiamato dal giudice di pace per escludere la riproposizione dell'istanza su identici fatti e motivi, affermando che contro convalida e proroga è esperibile ricorso per cassazione
richiamato come base della memoria depositata in cassazione
richiamato con riguardo all'atto di costituzione dell'Amministrazione al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 82
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 133
richiamato per escludere che la condanna alle spese in favore dello Stato operi quando soccombente è una amministrazione statale
Massime di principio
- Quando sopravviene una decisione di legittimità che elimina il presupposto del provvedimento impugnato, viene meno l'attualità della controversia e la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta che non sia necessario esaminare i motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
- Nei giudizi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contrappone un'amministrazione statale soccombente, non si applica la liquidazione delle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002; la liquidazione del compenso del difensore avviene secondo gli artt. 82 e 83 del medesimo decreto.
- Nel procedimento di riesame del trattenimento dello straniero, il giudice di merito aveva ritenuto non riproponibili questioni già decise in sede di convalida in assenza di fatti o diritti sopravvenuti; la Corte, tuttavia, non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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