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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22240/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di provvedimenti amministrativi in materia di espulsione e trattenimento di uno straniero: dopo il rilascio dal carcere gli fu notificato un decreto di espulsione prefettizio; sulla base di esso furono adottati un primo trattenimento in un CPR, un successivo ordine di allontanamento e poi un ulteriore decreto di trattenimento presso altro CPR. Il Giudice di pace di Torino convalidò quest'ultimo trattenimento e, su richiesta di riesame, lo confermò, ritenendo inammissibile la domanda perché fondata su questioni già valutate in sede di convalida e comunque infondata nel merito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di riesame, affidandolo a due motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati analiticamente i motivi; emerge però che nella memoria egli ha richiamato la successiva pronuncia della Cassazione che aveva annullato il decreto di convalida originario del trattenimento. La Corte, preso atto dell'annullamento del decreto di convalida da parte di altra decisione di legittimità, ha ritenuto venute meno le ragioni del contrasto tra le parti e quindi cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che una precedente pronuncia di legittimità aveva già annullato il decreto di convalida del trattenimento che costituiva il presupposto logico del successivo provvedimento di rigetto del riesame impugnato. Di conseguenza, la decisione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, ritenuti superflui da esaminare. Quanto alle spese, la Corte ha osservato che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, essendo parte soccombente un'amministrazione statale, non doveva procedersi alla regolazione delle spese in sede di legittimità; la liquidazione dovrà avvenire davanti al giudice di pace di Torino ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando sopravviene una decisione di legittimità che elimina il presupposto del provvedimento impugnato, viene meno l'attualità della controversia e la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta che non sia necessario esaminare i motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
  • Nei giudizi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contrappone un'amministrazione statale soccombente, non si applica la liquidazione delle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002; la liquidazione del compenso del difensore avviene secondo gli artt. 82 e 83 del medesimo decreto.
  • Nel procedimento di riesame del trattenimento dello straniero, il giudice di merito aveva ritenuto non riproponibili questioni già decise in sede di convalida in assenza di fatti o diritti sopravvenuti; la Corte, tuttavia, non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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