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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13803/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorre contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per condotta di detenzione e introduzione di sostanza stupefacente in carcere. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta avrebbe avuto minore offensività. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi non si confrontano con la motivazione di merito, ritenuta congrua e logicamente coerente: la quantità di stupefacente, il suo occultamento e l'introduzione in istituto penitenziario, nonché l'inserimento non occasionale dell'imputata nel circuito del narcotraffico, escludevano la lieve entità e giustificavano anche il diniego del beneficio sanzionatorio richiesto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la valutazione complessiva degli indici di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 escludeva la lieve entità del fatto; ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché non si confrontava con la motivazione sul giudizio di gravità dell'offesa e sulle modalità della condotta, già poste a base del diniego delle attenuanti generiche e del beneficio richiesto. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità è riconoscibile solo se, all'esito di una valutazione complessiva di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, la condotta risulti di minima offensività; uno solo degli indici può risultare negativamente assorbente.

  • art. 62 bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su un giudizio negativo di gravità dell'offesa, intensità del dolo e modalità della condotta, purché adeguatamente motivato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa nella sua determinazione non esclusa, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La valutazione della lieve entità non può essere compiuta sul solo dato quantitativo, ma richiede un apprezzamento complessivo di tutti gli indici normativamente previsti.

Massime di principio

  • Nel reato in materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità richiede una valutazione globale e non atomistica degli indici indicati dalla legge; la rilevante quantità di droga, specie se associata a modalità organizzate o a contesti di particolare allarme, può essere di per sé incompatibile con la lieve entità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure generiche o assertive.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e di benefici sanzionatori può essere legittimamente fondato sulla gravità dell'offesa, sull'intensità del dolo e sulle concrete modalità della condotta, se il giudice di merito offre motivazione sufficiente e non contraddittoria.
  • La valutazione ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può essere svolta sulla base del solo parametro quantitativo o di raffronti statistici, ma deve considerare l'intero quadro fattuale e gli ulteriori indici previsti dalla norma.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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