Cassazione Civile, Ordinanza n. 32668/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di ripetizione di indebito promossa da una società nei confronti di un soggetto che aveva emesso alcune fatture e ricevuto il pagamento del saldo. La società sosteneva che gli importi pagati non fossero dovuti e chiedeva la restituzione di quanto versato. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda e ha condannato il convenuto alla restituzione di Euro 140.910,55 oltre interessi al tasso commerciale ex d.lgs. n. 231 del 2002. La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna al capitale ma ha rideterminato gli interessi applicando il tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la rinuncia al ricorso era stata depositata prima dell'adunanza camerale ed era regolarmente sottoscritta dalla parte e dal difensore munito dei necessari poteri. Ha quindi ritenuto sufficiente il deposito della rinuncia ai fini della sua regolarità, alla luce della disciplina dell'art. 390 c.p.c. come modificata dalla riforma processuale richiamata in sentenza. Richiamato il principio consolidato secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, perché la società intimata non ha svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, se depositata prima della camera di consiglio e sottoscritta dalla parte e dal difensore abilitato, è sufficiente a perfezionare l'atto e a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità
richiamati per la trattazione della causa in camera di consiglio
la Corte d'appello aveva applicato questo tasso per gli interessi sulla somma dovuta in restituzione
richiamato in relazione al tasso commerciale originariamente riconosciuto dal tribunale sugli interessi
art. 36, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
la nuova formulazione dell'art. 390 c.p.c. è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi già introdotti con ricorso notificato al 1° gennaio 2023, se alla data del 28 febbraio 2023 non era stata ancora fissata udienza o adunanza camerale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente depositata e sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura, è idonea da sola a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
- In presenza di rinuncia intervenuta prima della decisione, il giudice di legittimità dichiara l'estinzione del processo e non provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
- La disciplina processuale sopravvenuta in tema di rinuncia al ricorso può applicarsi anche ai giudizi pendenti secondo il regime transitorio espressamente previsto dal legislatore.
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