Cassazione Penale, Ordinanza n. 21241/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 3 della legge n. 110 del 1975, con pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa, ridotta per il rito abbreviato. I motivi dedotti riguardano: 1) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato formalmente sotto i profili di legge e di motivazione, ma in sostanza diretto a contestare l'apprezzamento del giudice di merito sulla mancanza di elementi positivi e sul mancato riconoscimento di valore sintomatico di ravvedimento alla consegna dell'arma alterata, avvenuta perché imposta dal Prefetto; 2) la quantificazione del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata, con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambe le censure erano manifestamente infondate e meramente ripetitive di questioni già adeguatamente risolte dai giudici di merito. In particolare, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche poiché il giudice può motivarlo anche con il solo richiamo all'assenza di elementi positivi valorizzabili; ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità, perché congruamente motivato, il giudizio di dosimetria della pena fondato sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a prendere atto della condanna per la detenzione/alterazione di arma contestata.
Il vizio di motivazione è censurabile solo quando lo sviluppo argomentativo della sentenza contrasti con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; non è sufficiente una mera critica confutativa della valutazione di merito.
La determinazione della pena è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti rilevanti, quali gravità del fatto e personalità del reo.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere validamente motivato con riferimento alla mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi valorizzabili, senza necessità di una specifica confutazione di ogni deduzione difensiva.
- Non può essere valorizzato come indice di ravvedimento un comportamento doveroso o imposto da un'autorità, quando la condotta non sia spontanea.
- La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze costituiscono valutazioni di fatto insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non contraddittoria e ancorate ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una mera critica confutativa della motivazione di merito, senza individuare specifici elementi decisivi trascurati dal giudice.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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