Cassazione Penale, Ordinanza n. 21138/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo e della successiva confisca di due immobili già appartenuti al padre e da lui aggiudicati in una procedura esecutiva immobiliare. Ha dedotto, con due motivi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., che il giudice aveva errato nel negare la sua qualità di terzo in buona fede, trascurando che l'acquisto era avvenuto all'asta pubblica, circostanza che di regola depone per la trasparenza dell'acquisto e imporrebbe all'accusa di provare la malafede; ha inoltre sostenuto che non potesse inferirsi la mala fede dal solo rapporto di parentela con il condannato, tanto più a fronte della dedotta lontananza affettiva e geografica e del pagamento del prezzo con mezzi propri. Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di pronunciarsi sull'assenza del periculum in mora, deducendo che, dopo l'aggiudicazione all'asta, i beni non erano più nella disponibilità del condannato e che la mancata trascrizione della confisca confermava l'insussistenza del presupposto cautelare.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi, ma ha riqualificato l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., rilevando che il provvedimento impugnato attiene alla confisca/restituzione di cose sequestrate, materia devoluta al giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p. e soggetta al modello dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza de plano. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia, Ufficio G.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sull'opposizione nelle forme dell'art. 666 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indicate come parametri di censura per violazione di legge e vizio di motivazione dei due motivi di ricorso.
provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore
il ricorso diretto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione va riqualificato come opposizione avverso il provvedimento de plano, da trattare dallo stesso giudice con le forme dell'art. 666 c.p.p.
richiamato quale rito da seguire per la trattazione dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.
richiamato quale base del sequestro preventivo poi seguito da confisca.
Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate
attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza sulla confisca e sulla restituzione dei beni sequestrati.
Massime di principio
- In materia di confisca e restituzione di cose sequestrate, quando il giudice dell'esecuzione provvede sulla richiesta con ordinanza, l'impugnazione proposta direttamente per cassazione contro tale provvedimento deve essere riqualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., con trasmissione degli atti al medesimo giudice.
- Il fatto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione sia stato adottato all'esito di un contraddittorio camerale non altera il rimedio previsto dalla legge, che resta quello dell'opposizione davanti allo stesso giudice per una nuova valutazione di merito.
- Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis impongono di salvaguardare l'atto di impugnazione erroneamente proposto, riqualificandolo nel rimedio corretto quando ciò sia compatibile con la disciplina legale.
- La competenza del giudice dell'esecuzione comprende le decisioni sulla confisca o sulla restituzione delle cose sequestrate, secondo il modello procedimentale previsto dagli artt. 676 e 667 c.p.p.
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