Cassazione Penale, Ordinanza n. 21146/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso non fosse ammissibile perché il motivo dedotto non rientrava tra le ipotesi di impugnabilità consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La sentenza è stata quindi dichiarata inammissibile de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., deducendo la mancata motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorrente lamentava che il giudice non avesse verificato e motivato circa la possibile ricorrenza di una causa immediata di proscioglimento.
Norme richiamate
La deduzione della mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo ammissibile di ricorso contro una sentenza di patteggiamento, salvo i limiti di impugnazione previsti dalla legge.
La sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per le violazioni di legge tassativamente indicate; il motivo prospettato dal ricorrente non rientra in tali ipotesi.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è consentito entro limiti rigorosi e tassativi; i motivi che esulano dalle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono inammissibili.
- La censura relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento se non nei casi espressamente ammessi dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti rispetto al tipo di sentenza impugnata, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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