Cassazione Penale, Ordinanza n. 21192/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo la pena, ma confermando la responsabilità penale dell'imputato per i reati di minaccia e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso personalmente, articolando due motivi: con il primo deduceva manifesta illogicità e carenza di motivazione della decisione di merito; con il secondo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., per asserito contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., lamentando che la norma non consentirebbe all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione era stata sottoscritta personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 8914 del 23 febbraio 2018, Aiello, affermando che la previsione della necessaria rappresentanza tecnica per il ricorso in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non comporta compressione delle facoltà difensive. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di merito confermava la responsabilità per minaccia; la Cassazione non entra nel merito del reato, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.
La sentenza di merito confermava la responsabilità anche per il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale; la Cassazione non esamina nel merito la fattispecie.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; l'imputato non può proporlo personalmente.
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato.
Il ricorso è stato trattato con il rito camerale previsto da tale disposizione.
art. 111, comma 7, Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la violazione richiamando la discrezionalità legislativa sulla rappresentanza tecnica.
art. 117, comma 1, Cost.
Invocato dal ricorrente nel motivo di costituzionalità; la Corte non ravvisa il contrasto prospettato.
art. 24 Cost.
Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite citato dalla Corte, a sostegno dell'assenza di compressione del diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite citato dalla Corte, nel senso che la necessaria assistenza tecnica non viola il diritto di difesa convenzionale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dell'imputato richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammessa la proposizione personale.
- La previsione legislativa della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra, di per sé, una lesione del diritto di difesa o del diritto al ricorso, purché restino garantite le facoltà difensive nel loro complesso.
- Quando l'impugnazione è inammissibile per difetto di forma o di legittimazione alla proposizione, la Corte non esamina i motivi di merito, neppure se accompagnati da questioni di legittimità costituzionale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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