Cassazione Penale, Ordinanza n. 21147/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che l'imputato era deceduto prima della deliberazione della precedente sentenza di cassazione; ha quindi qualificato la mancata conoscenza del decesso come errore di fatto emendabile ex art. 625-bis c.p.p., revocando la propria precedente decisione. Per effetto della revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza di appello impugnata, dichiarando che i reati devono considerarsi estinti per morte dell'imputato.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorso riguarda una vicenda processuale in cui, dopo la sentenza di legittimità che aveva rigettato il ricorso dell'imputato contro la decisione di appello, è emerso che l'imputato era deceduto in data anteriore alla deliberazione della sentenza della Corte di cassazione. La questione sottoposta alla Corte concerneva quindi l'effetto della morte dell'imputato, non tempestivamente conosciuta, sulla validità della successiva pronuncia di legittimità. La Corte rileva che tale sopravvenienza, conosciuta tardivamente, integra un errore materiale o di fatto emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., con conseguente dovere della Corte di revocare anche d'ufficio la propria decisione. La conseguenza processuale è la revoca della sentenza di cassazione e l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello, poiché i reati risultano estinti per morte dell'imputato.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzabile per emendare l'errore materiale o di fatto derivante dalla tardiva conoscenza del decesso dell'imputato, con potere-dovere della Corte di revocare anche d'ufficio la propria decisione.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione pronuncia senza aver conosciuto il decesso dell'imputato, intervenuto prima della deliberazione, la decisione è affetta da errore di fatto emendabile mediante il procedimento di revoca previsto dall'art. 625-bis c.p.p.
- La tardiva conoscenza della morte dell'imputato prima della decisione di legittimità impone la revoca della sentenza emessa e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il reato è estinto per morte del reo.
- Il decesso dell'imputato verificatosi prima della pronuncia definitiva preclude la prosecuzione del giudizio di merito e determina il proscioglimento per estinzione del reato, rendendo inutili ulteriori valutazioni sul merito dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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