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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21178/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata era stata tratta a giudizio per diffamazione aggravata. Il Tribunale l'aveva prosciolta applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma aveva altresì disposto le statuizioni civili in favore della parte civile. Il difensore aveva proposto formalmente appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte di appello ha tuttavia ritenuto che l'atto dovesse essere qualificato come ricorso per cassazione, perché la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. sarebbe inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. La Corte di cassazione non decide il merito del ricorso, ma rileva che la questione è connessa a un incidente di legittimità costituzionale già sollevato dalle Sezioni unite sulla stessa disciplina, nonché alla prossima scadenza del termine di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.; perciò dispone la proroga del termine di sei mesi e rinvia il processo a nuovo ruolo.

La decisione

La Corte, preso atto della particolare complessità della questione interpretativa e della pendenza dell'incidente di legittimità costituzionale sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. per reati puniti con pena alternativa quando vi siano condanne alle restituzioni e al risarcimento del danno, non decide sul ricorso e non ne dichiara l'inammissibilità; applica invece l'art. 344-bis, comma 4, c.p.p., prorogando di sei mesi il termine di improcedibilità che sarebbe scaduto il 9 giugno 2026 e rinviando il processo a nuovo ruolo.

Norme richiamate

  • art. 595, terzo comma, c.p.

    individua la fattispecie contestata, diffamazione aggravata, per la quale l'imputata era stata tratta a giudizio.

  • art. 131-bis c.p.

    è la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto applicata dal giudice di primo grado, con pronuncia di proscioglimento.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    è la norma che, secondo la Corte territoriale, rende inappellabili le sentenze di proscioglimento emesse in primo grado; la sua compatibilità costituzionale è però oggetto di questione rimessa alle Sezioni unite e alla Corte costituzionale.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    richiamato come fondamento del principio di conservazione degli atti di impugnazione, in base al quale un appello contro una sentenza inappellabile può essere riqualificato come ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiede che il ricorso per cassazione sia proposto da difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; nel caso concreto il difensore non risultava iscritto al relativo albo al momento della proposizione dell'atto.

  • art. 544 c.p.p.

    richiamato per individuare il termine di improcedibilità in scadenza il 9 giugno 2026.

  • art. 344-bis, comma 2, c.p.p.

    prevede il termine di improcedibilità di un anno, che nel caso concreto sarebbe venuto a scadenza il 9 giugno 2026.

  • art. 344-bis, comma 4, c.p.p.

    consente la proroga di sei mesi del termine di improcedibilità quando la decisione appare particolarmente complessa; la Corte lo applica per rinviare il processo a nuovo ruolo.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalle Sezioni unite nel rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, c.p.p.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalle Sezioni unite nel giudizio di costituzionalità sull'inappellabilità della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalle Sezioni unite nel giudizio di costituzionalità sull'inappellabilità della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalle Sezioni unite, in relazione all'art. 6 CEDU, nel giudizio di costituzionalità sull'inappellabilità della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione all'art. 117 Cost. come parametro convenzionale della questione di costituzionalità.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione proposta contro una sentenza di proscioglimento è controversa quanto alla sua corretta qualificazione, la riqualificazione come ricorso per cassazione richiede comunque la verifica dei presupposti soggettivi di ammissibilità, tra cui la legittimazione del difensore a patrocinare davanti alla Corte di cassazione.
  • La sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. per reato punito con pena alternativa, specie se accompagnata da statuizioni civili, pone una questione problematica sull'appellabilità ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; ove la questione sia pendente davanti alla Corte costituzionale, può giustificare un rinvio del processo in ragione della sua incidenza decisiva sulla sorte dell'impugnazione.
  • In presenza di una questione di diritto particolarmente complessa e di un imminente termine di improcedibilità, la Corte può disporre la proroga del termine ex art. 344-bis, comma 4, c.p.p. per evitare effetti irreversibili nelle more della definizione della questione pregiudiziale.
  • Il principio di conservazione degli atti di impugnazione non opera in modo automatico fino al punto di superare i requisiti formali essenziali del mezzo di impugnazione riqualificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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