Cassazione Penale, Ordinanza n. 21191/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza della Corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in parziale riforma della pronuncia di primo grado, con applicazione all'imputato di una pena concordata per i reati di rapina, lesioni personali e porto abusivo di armi improprie. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, sostenendo che mancasse la prova della disponibilità delle armi e del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, e che la condotta dovesse essere, al più, diversamente qualificata. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze investissero la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione del compendio probatorio, quindi questioni di merito non deducibili nel limitato perimetro del ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., in assenza di censure sulla formazione del concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità tra decisione e accordo o sull'illegalità della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, contro una sentenza resa in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra decisione e accordo o all'illegalità della pena concordata. Poiché il ricorrente aveva invece contestato la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione delle prove, chiedendo una rivalutazione del merito, il ricorso è stato ritenuto estraneo al sindacato di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa in appello su concorde richiesta delle parti configura un negozio processuale che limita il sindacato di cassazione ai soli vizi relativi al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione e all'illegalità della pena.
art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975
È la norma incriminatrice invocata dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione della fattispecie in tema di porto abusivo di armi improprie; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di deducibilità nel caso di concordato in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi siano ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non citato.
Viene richiamato come base del concordato sulla pena in appello, che restringe il controllo di legittimità della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare il merito della decisione, la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione delle prove.
- Il sindacato di legittimità su una decisione resa a seguito di concordato sulla pena è ammesso solo per vizi genetici del consenso, difformità tra accordo e decisione e illegalità della pena concordata.
- Quando il ricorso non denuncia vizi attinenti alla formazione dell'accordo o ai limiti del concordato, ma propone una diversa lettura del fatto o del materiale probatorio, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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