Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21191/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una sentenza della Corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in parziale riforma della pronuncia di primo grado, con applicazione all'imputato di una pena concordata per i reati di rapina, lesioni personali e porto abusivo di armi improprie. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, sostenendo che mancasse la prova della disponibilità delle armi e del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, e che la condotta dovesse essere, al più, diversamente qualificata. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze investissero la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione del compendio probatorio, quindi questioni di merito non deducibili nel limitato perimetro del ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., in assenza di censure sulla formazione del concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità tra decisione e accordo o sull'illegalità della pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, contro una sentenza resa in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra decisione e accordo o all'illegalità della pena concordata. Poiché il ricorrente aveva invece contestato la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione delle prove, chiedendo una rivalutazione del merito, il ricorso è stato ritenuto estraneo al sindacato di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa in appello su concorde richiesta delle parti configura un negozio processuale che limita il sindacato di cassazione ai soli vizi relativi al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione e all'illegalità della pena.

  • art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975

    È la norma incriminatrice invocata dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione della fattispecie in tema di porto abusivo di armi improprie; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di deducibilità nel caso di concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi siano ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 609-bis c.p.p.

    Non citato.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Viene richiamato come base del concordato sulla pena in appello, che restringe il controllo di legittimità della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare il merito della decisione, la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione delle prove.
  • Il sindacato di legittimità su una decisione resa a seguito di concordato sulla pena è ammesso solo per vizi genetici del consenso, difformità tra accordo e decisione e illegalità della pena concordata.
  • Quando il ricorso non denuncia vizi attinenti alla formazione dell'accordo o ai limiti del concordato, ma propone una diversa lettura del fatto o del materiale probatorio, esso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.