Cassazione Civile, Ordinanza n. 17709/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto l'opposizione avverso un decreto di espulsione prefettizio. La vicenda nasce da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano e notificato al cittadino straniero, ritenuto presente sul territorio nazionale in violazione della disciplina sull'ingresso/soggiorno. Il ricorrente sosteneva però di avere in corso una procedura di emersione del rapporto di lavoro ex art. 103 del D.L. 34/2020, per la quale era stato emesso solo un preavviso di rigetto e non un provvedimento definitivo, e che nelle more di tale procedura lo straniero non poteva essere espulso. Deduceva inoltre che il Giudice di pace aveva erroneamente equiparato il preavviso di rigetto a una conclusione negativa del procedimento amministrativo, in contrasto con l'art. 10-bis L. 241/1990, che attribuisce al preavviso una funzione partecipativa e non decisoria. Secondo il ricorrente, dopo le osservazioni difensive presentate, la procedura era poi proseguita fino alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno, circostanza che smentiva la definitività del preavviso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di una domanda di emersione ex art. 103 D.L. 34/2020, opera la sospensione dell'espulsione nelle more della definizione del procedimento, salvo i casi espressamente esclusi dal comma 10. Ha inoltre chiarito che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 non è un provvedimento conclusivo, ma una comunicazione dei motivi ostativi che consente all'interessato di presentare osservazioni e documenti; il procedimento può quindi concludersi diversamente da quanto preannunciato. La Cassazione ha censurato la decisione del Giudice di pace per aver considerato definitivo il solo preavviso di rigetto e per aver così validato l'espulsione nonostante la pendenza della procedura di emersione. Ha pertanto cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, affinché accerti come si sia effettivamente conclusa la procedura di emersione e se sia stato rilasciato il permesso di soggiorno, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
La censura è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 103 comma 17 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020
"Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10."
La Corte lo interpreta nel senso che la pendenza della procedura di emersione impedisce l'espulsione, salvo le ipotesi eccezionali previste dal comma 10.
Il preavviso di rigetto è qualificato come comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, funzionale al contraddittorio procedimentale, non come provvedimento definitivo.
art. 13 T.U. immigrazione
Richiamato solo per individuare le ipotesi eccezionali di espulsione non sospese dalla procedura di emersione.
Massime di principio
- Quando una norma prevede la sospensione dell'espulsione nelle more della definizione di una procedura amministrativa di emersione, il giudice non può ritenere legittima l'espulsione se tale procedura è ancora pendente, salvo espressa deroga normativa.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 non è atto conclusivo del procedimento, ma atto partecipativo che apre la fase delle osservazioni dell'interessato; solo l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, specificamente motivato, può precedere il provvedimento finale.
- In presenza di un procedimento amministrativo ancora non definito, il giudice deve accertare l'effettiva conclusione del procedimento e non può fondare la decisione sul solo contenuto del preavviso di rigetto.
- Se l'espulsione è stata disposta mentre era pendente una procedura che per legge ne sospende l'adozione, il provvedimento è viziato per erronea applicazione della disciplina speciale.
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