Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia traeva origine dall’azione di responsabilità sociale promossa da alcuni soci di una s.r.l. contro l’amministratore unico, per danni che sarebbero derivati alla società dalla gestione, inclusi la mancata manutenzione e il deperimento degli aeromobili, la svalutazione contabile della flotta, la mancata riscossione di un credito verso un’associazione aeronautica e la contabilizzazione di crediti per imposte anticipate. Nel corso del giudizio la società fu dichiarata fallita e la curatela intervenne. Il Tribunale di Pesaro accolse la domanda e condannò l’amministratore al risarcimento di € 273.852,39, oltre interessi legali; respinse inoltre la domanda riconvenzionale dell’amministratore. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 5 aprile 2022, accolse l’appello principale dell’amministratore, riformò la decisione e respinse le domande contro di lui, rigettando gli appelli incidentali. Ritenne, tra l’altro, che la differenza tra valore contabile e valore stimato degli aeromobili non provasse un danno causato dalla gestione dell’amministratore; dubitò dell’esistenza e recuperabilità del credito verso l’associazione; rilevò che non era stato dimostrato né il danno conseguente alla contabilizzazione delle imposte anticipate né un nesso causale con la condotta dell’amministratore. La curatela propose ricorso principale con tre motivi, tutti formulati come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: 1) sostituzione della flotta con aeromobili propri dell’amministratore, abbandono e prelievo di parti funzionanti; 2) inerzia nel recupero del credito verso l’associazione e condotte che avrebbero ostacolato la ricostruzione contabile; 3) destinazione a riduzione del passivo, anziché alla riparazione dell’aeromobile, dell’indennizzo assicurativo di € 83.000, con conseguente inefficienza e perdita di valore della flotta. I soci proposero ricorso incidentale con quattro motivi: omessa valutazione delle risultanze processuali e della CTU sulla mancata manutenzione e dispersione del patrimonio; motivazione apparente sull’assenza di danni da mancata svalutazione; violazione del contraddittorio e delle preclusioni in relazione alle dichiarazioni del curatore utilizzate in appello; immotivato disconoscimento della CTU sulla perdita di valore degli aeromobili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della curatela. Il primo motivo era nuovo: la sentenza d’appello non trattava l’abbandono degli aeromobili e la ricorrente non aveva indicato gli atti dei gradi di merito in cui la questione sarebbe stata dedotta; inoltre, non risultava proposto appello incidentale per il mancato riconoscimento di tale distinta voce di danno. Il secondo motivo non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo secondo l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: il fatto relativo al credito era stato esaminato dalla Corte territoriale e la censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito. Anche il terzo motivo era inammissibile perché prospettava fatti nuovi in cassazione, senza indicare dove fossero stati tempestivamente dedotti e discussi nei giudizi di merito; mancava inoltre un gravame sul mancato riconoscimento della voce di danno. La Corte ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale dei soci, poiché, dopo l’intervento della curatela nel giudizio di responsabilità sociale, i soci avevano perso la legittimazione straordinaria a proseguire l’azione e difettavano quindi di legittimazione e interesse a impugnare. Ha escluso i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Ha condannato la curatela e i ricorrenti incidentali, ciascuno, a pagare al controricorrente € 7.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge. Ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, per entrambi i ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo per l’esito, non l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori né la valutazione del fatto in senso diverso da quello auspicato dalla parte. Il ricorrente deve individuare il fatto, la sua fonte, il modo e il momento in cui fu discusso e la sua decisività.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    La censura per omesso esame richiede che il ricorso individui con precisione il fatto e gli atti che ne comprovano la deduzione e discussione, oltre alla sua decisività; la mancanza di tali indicazioni rende la censura inammissibile.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    In coordinamento con l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., impone una specifica indicazione degli atti e dei dati processuali rilevanti a sostegno della censura di omesso esame.

  • art. 2476, comma 3, c.c.

    nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., il curatore è l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio, il curatore non manifesti l'intento di proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.

    L’azione di responsabilità sociale esercitata dal socio di una s.r.l. è proposta in sostituzione processuale della società. In caso di fallimento della società, la legittimazione a proseguirla spetta alla curatela, con conseguente perdita della legittimazione del socio.

  • art. 81 c.p.c.

    Ne consegue che i singoli soci che avevano proposto originariamente l’azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. hanno perduto la loro legittimazione in seguito all’intervento in giudizio del fallimento della società, legittimazione originariamente inquadrabile come legittimazione straordinaria e, come tale, riconducibile alla figura della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c..

    La legittimazione del socio che esercita l’azione sociale è straordinaria e riconducibile alla sostituzione processuale; venuto meno il presupposto della legittimazione del socio per l’intervento della curatela, il socio non può proseguire l’impugnazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Orbene, dalla lettura degli atti non è emerso il presupposto della mala fede ovvero della colpa grave nella proposizione del ricorso principale e di quello incidentale che, sì, presentavano anche evidenti profili di inammissibilità, ma senza evidenziare un esercizio abusivo delle rispettive prerogative difensive.

    La presenza di profili di inammissibilità non basta, da sola, a giustificare la responsabilità aggravata: occorre che emerga mala fede o colpa grave e un esercizio abusivo delle prerogative difensive.

  • art. 146, comma 2, lett. a), l.fall.

    nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., il curatore è l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio, il curatore non manifesti l'intento di proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.

    In caso di fallimento di una s.r.l., la norma attribuisce al curatore la legittimazione a proseguire l’azione sociale di responsabilità già esercitata dal socio in sostituzione della società.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del fallimento ricorrente e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti e sia decisivo; non consente di censurare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito né la mancata menzione di singole risultanze istruttorie quando il fatto sia stato comunque considerato.
  • Per rendere ammissibile la censura di omesso esame, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, come e quando sia stato discusso nel processo e perché il suo esame avrebbe determinato un diverso esito; la mancata localizzazione degli atti in cui la questione fu dedotta rende la doglianza inammissibile.
  • In caso di fallimento di una s.r.l., la curatela è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione sociale di responsabilità già promossa dal socio quale sostituto processuale della società; il socio perde la legittimazione a proseguire il giudizio e a impugnare una volta intervenuta la curatela.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. non consegue alla sola inammissibilità dell’impugnazione: occorrono mala fede o colpa grave, tali da rivelare un esercizio abusivo delle prerogative processuali.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.