Cassazione Civile, Ordinanza n. 24671/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro con una banca. In primo grado erano state riunite due opposizioni a decreti ingiuntivi, revocati dal tribunale, che aveva escluso la giusta causa delle dimissioni del lavoratore e lo aveva condannato a pagare alla banca una somma di euro 50.948,63 oltre accessori e spese. La corte d'appello ha poi respinto il gravame del lavoratore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in più censure, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di rilevanza giuridica dell'interrogatorio formale, confessione giudiziale, interpretazione del contratto e valutazione delle prove, sostenendo che la banca si fosse resa inadempiente in corso di rapporto, che tale inadempimento fosse di gravità tale da giustificare il recesso anticipato e che il procuratore speciale della banca avesse ammesso in interrogatorio formale i fatti posti a base delle domande del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la procura alle liti, denominata "Mandato", era stata apposta su foglio separato, priva di data e del tutto generica, perché non recava un riferimento specifico al provvedimento impugnato né elementi idonei a identificare il giudizio di legittimità, né consentiva di evincere univocamente la volontà di proporre ricorso per cassazione. Ha quindi affermato che la procura non soddisfaceva il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. e che, per tale ragione, il ricorso andava dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei difensori del ricorrente; inoltre è stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico degli stessi difensori ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di valida procura
è evocato dal ricorrente in tema di confessione giudiziale e interrogatorio formale
è evocato dal ricorrente in tema di interpretazione della volontà contrattuale
sono richiamati dal ricorrente per contestare la mancata considerazione delle allegazioni e delle risultanze istruttorie
la procura in sede di legittimità deve avere il requisito della specialità; una procura generica su foglio separato non consente di ritenere validamente proposto il ricorso
viene menzionato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato
richiamato per il regime del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale: quando è apposta su foglio separato, deve contenere elementi idonei a identificare il giudizio e a rendere univoca la volontà di proporre ricorso; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La specialità della procura può desumersi dalla materiale incorporazione al ricorso o controricorso; tale presunzione non opera quando il mandato è separato e formulato in modo generico o incompatibile con l'impugnazione in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e può determinare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del difensore che ha compiuto l'attività processuale priva di valida legittimazione.
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