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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27719/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della deliberazione assembleare del 30.10.2006 relativa all'approvazione del consuntivo e del riparto della gestione condominiale 2005/2006 e a lavori straordinari eseguiti. Il ricorrente deduce molteplici vizi: mancata esposizione in bilancio degli interessi attivi sul conto condominiale; criterio errato di ripartizione delle spese di pulizia delle scale (si sarebbe dovuto ripartire per singola scala); gravi irregolarità nella redazione e applicazione della tabella millesimale per scale e ascensore; mancanza di delibera preventiva per la polizza assicurativa; spese per manutenzione del giardino non eseguite; spese per la pulizia dell'impianto di riscaldamento senza fattura; abbonamento a rivista fruibile solo dall'amministratore; errata contabilizzazione dei canoni di locazione dell'appartamento comune e relativo riparto; deduzione di giudicato esterno richiamando una sentenza del Tribunale di Roma n. 3596/2014.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato numerosi motivi inammissibili per carenza di specificità, contraddittorietà o novità e altri infondati nel merito. In particolare: le doglianze basate sul presunto giudicato esterno sono inammissibili per mancata indicazione precisa dell'oggetto del precedente giudizio e perché, se il giudicato si è formato in corso d'appello e non è stato eccepito, la via corretta è la revocazione e non la cassazione; la ratifica, anche tacita, da parte dell'assemblea approvando il consuntivo è idonea a sanare le spese poste in bilancio (anche polizza assicurativa, manutenzioni, spese per riscaldamento) salvo che la spesa sia priva di qualsiasi inerenza con la gestione condominiale; l'assenza di fattura o la situazione di abbandono del giardino non sono di per sé prova sufficiente a dimostrare che la spesa non sia stata sostenuta o che la delibera sia nulla; la ripartizione delle spese segue il criterio effettivamente adottato di fatto e la mera contestazione formale senza produzione di elementi probatori specifici è insufficiente; gli interessi attivi sul conto comune risultano comunque dagli estratti conto e la loro mancata indicazione puntuale in bilancio non altera il risultato aritmetico del consuntivo. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio in favore del resistente, liquidate in Euro 4.300 oltre accessori; annota l'eventuale obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare violazione di giudicato esterno; la Corte rileva che l'articolo è invocato senza adeguata specificazione del precedente oggetto e che, se il giudicato si è formato in appello e non è stato fatto valere, la rimedio è la revocazione

  • art. 1134 cod. civ.

    Richiamato a confronto: l'art. 1134 disciplina il rimborso delle spese sostenute senza autorizzazione in casi specifici ed è distinto dall'art. 1135 c.c.

  • art. 1135 c.c.

    La Corte evidenzia che l'art. 1135 non vieta il rimborso delle spese non urgenti sostenute dall'amministratore e che l'assemblea può ratificare spese ordinarie e straordinarie anche senza preventiva deliberazione, purché non voluttuarie o prive di inerenza

  • art. 1123 cod. civ.

    Riferimento al principio secondo cui le spese comuni si ripartiscono in proporzione ai millesimi di proprietà salvo diverso accordo; la Corte segnala che i condomini possono accordarsi su criteri diversi purché rispettata la quota millesimale

  • art. 1129 c.c.

    Richiamato per ricordare il diritto dei condomini ad accedere alla documentazione del conto corrente condominiale e verificare i movimenti (inclusi gli interessi)

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per omissione di pronuncia su domanda relativa a quote imposte prima dell'approvazione del consuntivo; la Corte ritiene il motivo generico e fuori fuoco rispetto alle ordinarie modalità di gestione

  • art. 395, n.5, c.p.c.

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata: la Corte ricorda che la pronuncia difforme da un giudicato esterno formatosi in appello è rimediabile mediante revocazione, nelle forme di cui a tale articolo

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della norma

Massime di principio

  • La approvazione del consuntivo da parte dell'assemblea vale come ratifica, anche tacita, di spese sostenute dall'amministratore senza preventiva deliberazione, purché le spese abbiano inerenza con la gestione condominiale e non siano voluttuarie o gravose
  • La mancata indicazione puntuale degli interessi attivi in bilancio non invalida il consuntivo se quegli interessi risultano dagli estratti conto; i condomini possono esercitare il diritto di accesso alla documentazione bancaria per verifiche
  • Le contestazioni sulla ripartizione delle spese devono essere specifiche e provate: la semplice asserzione generica non è sufficiente; la prassi consolidata e l'applicazione di un criterio nel tempo producono una presunzione di vigenza del criterio stesso
  • Se una decisione giudiziaria che si ritiene produca giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di appello, la parte deve eccepirlo tempestivamente in quello stesso grado; in caso contrario la via corretta per far valere l'errore della sentenza è la revocazione e non la cassazione
  • L'assenza di fatture o di documentazione può costituire indizio di irregolarità contabile o profili di responsabilità dell'amministratore, ma non annulla automaticamente la delibera assembleare approvativa del consuntivo
  • Le questioni di fatto (ad es. se un lavoro è stato eseguito o meno) sono sindacabili con difficoltà in Cassazione; è necessario produrre elementi probatori specifici già nei giudizi di merito
  • Le impugnazioni devono essere formulate con chiarezza e specificità: motivi contraddittori o vaghi sono inammissibili e portano al rigetto per difetto di specificità

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