Cassazione Civile, Ordinanza n. 30073/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposta di registro, sanzioni e interessi iscritti a seguito di una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto perché l'obbligo tributario risultava già accertato con sentenza passata in giudicato. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo nulla la precedente sentenza per omessa rituale notificazione dell'atto introduttivo al resistente. Contro tale decisione la società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 38, comma 3, d.P.R. n. 546 del 1992, sostenendo che la sentenza presupposta fosse ormai coperta da giudicato e che il contribuente avrebbe dovuto eventualmente proporre impugnazione tardiva della sentenza, non già contestare la cartella consequenziale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale adesivo con doglianze sostanzialmente sovrapponibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati sia il ricorso principale sia quello incidentale adesivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la nullità derivante dall'omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere fatta valere impugnando tempestivamente la sentenza o, nei limiti di legge, mediante impugnazione tardiva; se ciò non avviene, la sentenza si consolida in giudicato e il vizio non può essere dedotto contro gli atti consequenziali emessi dall'erario sulla base di quella sentenza. Poiché la cartella impugnata era mera conseguenza della sentenza ormai definitiva, la sua contestazione non poteva essere utilizzata per far valere il vizio della sentenza presupposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e, nel merito, è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente.
Norme richiamate
richiamato per il principio di intangibilità del giudicato sostanziale formatosi sulla sentenza presupposta.
richiamato per l'efficacia del giudicato formale della sentenza non tempestivamente impugnata.
indicato come rimedio tardivo esperibile nei limiti di legge per far valere la nullità della sentenza o del procedimento.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 546 del 1992
richiamato quale norma che disciplina l'impugnazione tardiva nel processo tributario, subordinata alla dimostrazione dell'ignoranza del processo.
richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla nullità della sentenza e ai suoi effetti.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente incidentale nel quadro delle regole processuali tributarie.
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di nullità e rimedi nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la nullità derivante da omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza non può essere fatta valere contro gli atti consequenziali se la sentenza presupposta è divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione.
- Il vizio del procedimento concluso con sentenza non integra inesistenza del giudicato, ma nullità della sentenza stessa, da far valere mediante impugnazione tempestiva o, ricorrendone i presupposti, mediante impugnazione tardiva nei limiti di legge.
- L'impugnazione tardiva della sentenza tributaria oltre il termine lungo presuppone la prova dell'ignoranza del processo, cioè la mancanza di conoscenza del giudizio per effetto di nullità della notificazione del ricorso o dell'avviso di fissazione dell'udienza.
- Una volta formato il giudicato sulla sentenza presupposta, la cartella di pagamento emessa in sua esecuzione può essere contestata solo per vizi propri, non per rimettere in discussione il titolo ormai definitivo.
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