Cassazione Penale, Sentenza n. 4324/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante per omicidio colposo derivante da incidente stradale. L'imputato ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancato riconoscimento dell'interruzione del nesso causale per la condotta colposa della vittima (pedone che procedeva sul senso di marcia); 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. (concorso di colpa della vittima); 3) censura sulla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) ritenuta eccessiva rispetto all'orientamento del giudice prefettizio e incoerenza con la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché le sentenze di merito hanno adeguatamente motivato la riconducibilità causale dell'evento alla condotta del conducente, rilevando la avvistabilità del pedone e la possibilità di evitare l'investimento; il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse poiché l'applicazione della nuova disciplina (art. 589-bis comma 7) non avrebbe modificato il quantum della pena già determinato dalla Corte di Appello; il terzo motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione e, in ogni caso, manifestamente infondato: la determinazione della durata della sospensione della patente è rimessa alla discrezionalità del giudice e autonoma rispetto alla misura della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sull'omicidio colposo utilizzata per inquadrare originariamente il fatto commesso (ante riforma dell'omicidio stradale); la sentenza richiama la distinzione tra ipotesi base e ipotesi aggravata per violazione norme circolazione.
art. 589-bis cod. pen., comma 7
Circostanza attenuante prevista dalla legge sull'omicidio stradale (legge n.41/2016) che diminuisce la pena se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole; la Corte rileva che, pur invocata, la sua applicazione non avrebbe mutato la pena già inflitta e quindi il ricorrente non aveva interesse concreto.
Richiama l'obbligo dei pedoni sulla circolazione: la Corte di merito ha considerato la posizione della vittima e la sua violazione non idonea ad interrompere il nesso causale quando il pedone era avvistabile.
art. 140 e art. 148, comma 3, d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)
Norme sulla condotta di guida e sulla sicurezza stradale ritenute violate dal conducente (negligenza, sorpasso non effettuato in sicurezza, distanza laterale inadeguata).
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice sulla durata della sospensione
art. 218, comma 2 Codice della Strada
Criteri per la determinazione della durata della sanzione accessoria (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione); la Corte ha ritenuto che tali criteri siano stati adeguatamente considerati dal giudice del merito.
Norma sulle circostanze attenuanti comuni utilizzata nella valutazione congiunta delle attenuanti con l'eventuale ius superveniens; menzionata nel calcolo teorico della pena in combinazione con art. 589-bis.
Ha introdotto la disciplina dell'omicidio stradale (art. 589-bis) contenente la nuova circostanza attenuante; la Corte richiama il divieto di combinare frammenti normativi di leggi successive e la necessità di applicare la disciplina complessivamente più favorevole.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio che richiede l'esistenza di un interesse concreto per proporre impugnazione; la Corte lo invoca per dichiarare inammissibile il motivo relativo all'art. 589-bis per mancanza di vantaggio pratico dall'accoglimento.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice di appello di applicare d'ufficio benefici e circostanze attenuanti, ma non impone una motivazione se l'imputato non ha formulato richiesta specifica e fondata in appello; la Corte lo richiama nel rigetto del motivo.
Prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità dedotta con colpa, di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha imposto €3.000,00 in base a tale norma.
Massime di principio
- Nel caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente persiste se il pedone era avvistabile e il conducente non ha adottato le misure di prudenza necessarie; l'avvistabilità è criterio decisivo per escludere che la condotta della vittima interrompa il nesso causale.
- L'eventuale condotta colposa della vittima può dar luogo ad una diminuzione della pena solo se la sua incidenza modifica concretamente il risultato sanzionatorio; in assenza di un vantaggio pratico (pena diversa) il ricorrente non ha interesse ad impugnare per ottenere l'applicazione di uno ius superveniens.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e tale determinazione è autonoma rispetto alla misura della pena detentiva.
- L'applicazione di norme penali successivamente intervenute e favorevoli (ius superveniens) deve avvenire nella sua interezza e non è consentito combinare parti di vecchia e nuova disciplina per ottenere un risultato diverso da quello previsto dalle norme considerate complessivamente.
- In cassazione sono inammissibili (o dichiarate prive di interesse) motivi che non prospettano un vantaggio concreto per l'impugnante o che sono sollevati per la prima volta senza averli dedotti nei gradi precedenti; inoltre il giudice di appello non è obbligato a motivare l'omessa applicazione d'ufficio di attenuanti se l'imputato non le ha richieste espressamente e con riferimenti di fatto specifici.
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