Cassazione Penale, Sentenza n. 47181/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 20/07/2023 con la quale il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del GIP del 7/07/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per Salvatore Granillo e gli arresti domiciliari per Luigi Estatico, in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti (artt. 81 c.p., 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990). Le doglianze, sottoscritte dal difensore, denunciavano violazione di legge e mancata motivazione: in particolare si censurava l'omissione da parte del Tribunale del riesame dell'esame della memoria difensiva e della documentazione allegata in favore di Estatico, volta a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi Carpinelli e Prota e la versione difensiva che nega la concorso con Granillo; inoltre si contestava la mancanza di adeguata illustrazione delle esigenze cautelari a carico di Granillo.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto assente qualsiasi violazione di legge e ha escluso un vizio di motivazione: il Tribunale del riesame non è tenuto a confutare dettagliatamente ogni singola deduzione difensiva purché, con valutazione globale, chiarisca logicamente le ragioni del convincimento; nel caso la documentazione difensiva è stata ritenuta inidonea a scalfire la valenza degli indizi raccolti dall'accusa. Quanto al ricorso di Granillo, la Corte lo ha ritenuto generico per mancanza di specificità nei motivi, giacché non sono stati indicati chiaramente gli elementi posti a base della censura. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari applicate dal GIP e la competenza del Tribunale a pronunciarsi su tali misure
Disposizione sul concorso di persone nel reato; citata in relazione alla imputazione di concorso nella detenzione e cessione di stupefacenti
Norma che prevede le fattispecie di reato in materia di stupefacenti (detenzione, cessione e relative sanzioni), richiamata quale norma sostanziale contestata
Norma relativa a circostanze aggravanti o disposizioni integrative in materia di stupefacenti, richiamata nel contesto della rilevanza delle circostanze del caso
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizioni emergenziali che hanno consentito lo svolgimento in teleconferenza o con modalità semplificate delle udienze in camera di consiglio; citate per la forma di trattazione del procedimento
Norme che hanno prorogato o confermato gli effetti delle disposizioni sul procedimento a distanza, richiamate per la legittimità della trattazione odierna
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011 Caruso; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000 Gianfreda; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009 Valentini)
Principi consolidati: 1) il provvedimento di riesame non è tenuto a confutare punto per punto ogni deduzione difensiva, ma deve motivare in modo logico e adeguato; 2) il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare chiaramente gli elementi a base della censura, altrimenti è generico e inammissibile
Massime di principio
- Il giudice del riesame non è obbligato a esaminare e confutare dettagliatamente ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente una motivazione complessiva, logica e adeguata che dimostri di aver preso in considerazione i fatti decisivi
- La semplice allegazione di documenti in memoria difensiva non è di per sé idonea a far cadere la misura cautelare se non incide concretamente sulla valutazione degli indizi raccolti dall'accusa
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e chiari: la generica espressione di dissenso rispetto alla decisione del riesame è causa di inammissibilità
- Nelle impugnazioni avverso misure cautelari è necessario indicare con precisione quali passaggi motivazionali si contestano e fornire elementi concreti che dimostrino l'inesistenza delle esigenze cautelari
- Ricorsi manifestamente infondati o carenti di specificità possono comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
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