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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29286/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva contestato alla contribuente la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, per aver omesso di dichiarare redditi presumibilmente investiti in attività finanziarie detenute all'estero negli anni 2006 e 2007. La contribuente aveva aderito alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) prevista dal D.L. n. 167 del 1990, ma non aveva rispettato i termini di pagamento di due delle tre rate mensili previste per il versamento dovuto ai fini del perfezionamento della procedura. L'Agenzia riteneva quindi verificata la decadenza dagli effetti premiali della procedura e applicava le sanzioni in misura ordinaria. La CTP aveva annullato l'atto, la CTR aveva confermato, ritenendo che il tardivo pagamento delle rate non impedisse il perfezionamento della procedura. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 167 del 1990, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la decadenza dai benefici in presenza del pagamento tardivo, in contrasto con il dato letterale delle norme e con la loro ratio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato l'ordinanza della Corte costituzionale n. 261/2020 e i propri precedenti in materia, affermando che la disciplina della voluntary disclosure ha natura eccezionale e che il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dall'art. 5-quater, comma 1, lett. b), comporta il venir meno degli effetti premiali e il mancato perfezionamento della procedura. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Lombardia e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 4 D.L. n. 167 del 1990

    richiamato come base degli obblighi di monitoraggio fiscale la cui violazione era stata contestata alla contribuente

  • art. 5-quater D.L. n. 167 del 1990

    disciplina i termini e le modalità di versamento delle somme dovute per perfezionare la procedura di collaborazione volontaria; il mancato rispetto dei termini impedisce il perfezionamento della procedura

  • art. 5-quinquies, comma 10, D.L. n. 167 del 1990

    prevede che, se il contribuente non versa le somme dovute nei termini dell'art. 5-quater, la procedura non si perfeziona e non si producono gli effetti premiali, con conseguente applicazione dell'ordinaria attività accertativa e sanzionatoria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale utilizzata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per escludere la riunione obbligatoria dei ricorsi

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    base della cassazione con rinvio

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    base della cassazione con rinvio con enunciazione dei principi di diritto

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    consente di rimettere al giudice di rinvio la liquidazione delle spese di legittimità

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la disciplina del processo tributario in sede di rinvio e spese

  • ordinanza Corte cost. n. 261/2020

    ha dichiarato inammissibili questioni di legittimità costituzionale e chiarito che la disciplina è di decadenza, non sanzionatoria

  • sentenza Corte cost. n. 288/2019

    richiamata per il presidio dell'inderogabilità del dovere tributario

  • sentenza Corte cost. n. 163/2014

    richiamata per affermare l'inammissibilità di una pronuncia meramente demolitoria che lascerebbe privo di disciplina il versamento tardivo

  • sentenza Corte cost. n. 126/2015

    richiamata per escludere un intervento additivo in presenza di più opzioni legislative

  • ordinanza Cass. n. 25911/2022

    precedente di legittimità favorevole alla tesi dell'Agenzia in analoga controversia

  • ordinanza Cass. n. 33675/2022

    precedente di legittimità favorevole alla tesi dell'Agenzia in analoga controversia

  • Cass. n. 25288/2023

    richiamata per escludere l'opportunità della riunione dei giudizi nonostante la trattazione congiunta

Massime di principio

  • Nella disciplina eccezionale della collaborazione volontaria, il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute entro i termini previsti costituisce presupposto necessario per il perfezionamento della procedura e per il mantenimento degli effetti premiali.
  • Il ritardo nel pagamento di anche una sola delle rate previste dalla procedura comporta la decadenza dai benefici e il venir meno degli effetti della voluntary disclosure, con ripristino dell'ordinaria azione accertativa e sanzionatoria dell'Amministrazione finanziaria.
  • La disciplina del versamento tardivo nella voluntary disclosure va letta come regola di decadenza e non come mera sanzione, poiché è funzionale alla corretta applicazione di una procedura straordinaria e temporanea e alla tutela dell'interesse fiscale pubblico.
  • In sede di legittimità, il giudice può richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale e la propria giurisprudenza per correggere l'interpretazione del giudice di merito che abbia escluso la decadenza in presenza di tardività del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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