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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18236/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, sulla base della richiesta congiunta.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il ristoro dei danni asseritamente derivanti dal decesso della loro congiunta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per ritenuta carenza di prova del danno. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame per difetto di valida procura alle liti, ritenendo che la procura a impugnare, rilasciata all'estero, non fosse stata autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, ma dallo stesso difensore, privo di tale potere fuori dall'Italia. In cassazione erano stati proposti due motivi: il primo denunciava violazione dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. 18/2020, nonché falsa applicazione dell'art. 12 l. 218/1995 e dell'art. 2702 c.c.; il secondo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 182, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Successivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito anche il controricorrente, chiedendo la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando presenti i requisiti di legge e sia accettata o comunque condivisa nei termini rilevanti ai fini processuali, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non decide nel merito delle censure ma si limita a dichiarare l'estinzione del processo, potendo disporre la compensazione integrale delle spese se richiesta congiuntamente dalle parti.
  • Le questioni relative alla validità della procura alle liti per l'impugnazione restano assorbite quando intervenga rinuncia al ricorso prima della decisione di merito in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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