Cassazione Civile, Ordinanza n. 18236/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, sulla base della richiesta congiunta.
Esito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il ristoro dei danni asseritamente derivanti dal decesso della loro congiunta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per ritenuta carenza di prova del danno. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame per difetto di valida procura alle liti, ritenendo che la procura a impugnare, rilasciata all'estero, non fosse stata autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, ma dallo stesso difensore, privo di tale potere fuori dall'Italia. In cassazione erano stati proposti due motivi: il primo denunciava violazione dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. 18/2020, nonché falsa applicazione dell'art. 12 l. 218/1995 e dell'art. 2702 c.c.; il secondo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 182, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Successivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito anche il controricorrente, chiedendo la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
richiamato in relazione ai requisiti della procura alle liti e alla sua validità ai fini dell'impugnazione
richiamato dal ricorrente come disciplina speciale sulla procura
art. 12 L. 31 maggio 1995, n. 218
richiamato come norma di diritto internazionale privato in relazione alla procura rilasciata all'estero
richiamato come parametro sulla efficacia probatoria della scrittura privata
art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.c.
norme invocate per vizi processuali e omesso esame/violazione di norme processuali
artt. 134 e 182, comma 2, c.p.c.
richiamati come disposizioni processuali asseritamente violate nel giudizio di appello
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza
norma sulla rinuncia al ricorso per cassazione, ritenuta rispettata
norma sulla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia rituale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando presenti i requisiti di legge e sia accettata o comunque condivisa nei termini rilevanti ai fini processuali, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non decide nel merito delle censure ma si limita a dichiarare l'estinzione del processo, potendo disporre la compensazione integrale delle spese se richiesta congiuntamente dalle parti.
- Le questioni relative alla validità della procura alle liti per l'impugnazione restano assorbite quando intervenga rinuncia al ricorso prima della decisione di merito in cassazione.
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