Cassazione Civile, Ordinanza n. 37717/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto un magazzino: la promissaria acquirente ha agito per ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del trasferimento della proprietà, previo completamento dei lavori promessi e subordinatamente al pagamento del residuo prezzo effettivamente dovuto. La società promittente venditrice si è opposta, chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente. In appello la società ha censurato la decisione che aveva ritenuto superato l'effetto risolutivo della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. per effetto di una successiva condotta concludente della stessa società, ma in cassazione il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la procura speciale al difensore era stata rilasciata da soggetto privo di poteri, essendo la società già cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione della resistente relativa alla mancanza di valida procura speciale, poiché la società ricorrente risultava già cancellata dal Registro delle Imprese dal luglio 2013; con l'estinzione della società si determina la successione dei soggetti legittimati, e il legale rappresentante della società estinta non può più rilasciare valida procura per il giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il soggetto che aveva rilasciato la procura invalida è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di vendita
richiamato nel ricorso come norma sulla risoluzione per inadempimento
richiamato in relazione alla diffida ad adempiere e ai suoi effetti risolutivi
il difetto di valida procura al difensore è stato ritenuto idoneo a determinare l'inammissibilità del ricorso
richiamato per la condanna alle spese conseguente all'inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto
Cass. SU n. 553/2009
citata come arresto di legittimità in tema di diffida ad adempiere e rinuncia ad avvalersene
Cass. SU n. 6070/2013
richiamata per il principio secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne determina l'estinzione e la successione dei soggetti legittimati
Cass. sez. 5 n. 17360/2021
citata per l'inefficacia della procura speciale rilasciata da soggetto privo di poteri dopo l'estinzione della società
Cass. sez. 2 n. 23563/2017
citata a sostegno dell'inesistenza di poteri rappresentativi del legale rappresentante della società estinta
Cass. sez. L n. 1392/2020
citata in tema di soggetto tenuto alle spese quando il ricorso è proposto da società estinta mediante procura invalida
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve provenire da un soggetto munito di poteri rappresentativi attuali; se la procura è rilasciata da chi rappresenta una società già estinta, il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura.
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l'estinzione del soggetto societario e il subentro dei soggetti legittimati secondo il meccanismo successorio previsto dall'ordinamento.
- In cassazione non è utilizzabile, per il ricorso, una procura riferita ai gradi di merito: è necessaria una procura speciale valida al momento del conferimento.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di procura comporta la condanna alle spese del giudizio e può determinare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- Sul piano sostanziale, la diffida ad adempiere e la sua eventuale rinuncia o il comportamento concludente della parte intimante sono questioni da valutare alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, ma nel caso deciso non sono state esaminate nel merito per la preclusione processuale.
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