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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26193/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, una banca aveva insinuato un credito chirografario di euro 1.242.501,23. Il giudice delegato, pur dando atto che i curatori ritenevano esclusa solo una parte del credito per abusiva concessione di credito, ha escluso l'intero credito ritenendolo integralmente riferibile a un sostegno finanziario in favore della società fallita, proseguito nonostante lo stato di insolvenza e idoneo a recare danno alla società e ai creditori. La banca ha proposto opposizione ex art. 98 l.fall., rigettata dal Tribunale di Ancona. In cassazione la banca ha dedotto: 1) nullità della decisione per violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., per asserita pronuncia ultra petita e per avere il tribunale deciso, nel rito camerale dell'opposizione allo stato passivo, su una responsabilità della banca e su una compensazione senza domanda e senza i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale accertato in modo apodittico la responsabilità della banca nella concessione del credito e valorizzato in modo improprio le prove.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha escluso che vi fosse stata una pronuncia ultra petita, osservando che il tribunale si era limitato a compiere un accertamento incidentale dell'illecito di abusiva concessione di credito, solo al fine di paralizzare la pretesa creditoria insinuata al passivo, senza attribuire in via principale un credito risarcitorio al fallimento. Ha inoltre rilevato che la quantificazione del danno con criterio equitativo differenziale dei netti patrimoniali era stata usata solo per verificare che esso superasse il credito insinuato, legittimandone l'esclusione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura quando si contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; tale censura è deducibile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi residuato. Poiché la motivazione del tribunale era comprensibile e dotata del minimo costituzionale, il ricorso è stato rigettato con condanna della banca alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Regola il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale la banca aveva impugnato l'esclusione del proprio credito.

  • art. 99 l.fall.

    Il ricorrente ha invocato il rito dell'opposizione allo stato passivo per sostenere che non potesse esservi un accertamento pieno della responsabilità della banca.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la pronuncia ultra petita.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla banca come parametro del principio della domanda; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia deciso nei limiti delle allegazioni e del thema decidendum.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato per contestare la compensazione; la Corte ha chiarito che il giudice non ha operato una compensazione tecnica, ma un accertamento incidentale per paralizzare la domanda di ammissione.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non basta contestare il modo in cui le prove sono state valutate.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o nega il prudente apprezzamento; non è censurabile in cassazione il mero dissenso sulla valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro del motivo di nullità processuale dedotto dal ricorrente.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per ricordare che il sindacato sulla motivazione è oggi limitato ai soli gravissimi vizi motivazionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice può compiere un accertamento incidentale di condotte illecite della banca, anche relative ad abusiva concessione di credito, se tale accertamento è funzionale a verificare se il credito insinuato debba essere escluso o ammesso, senza che ciò integri di per sé una pronuncia ultra petita.
  • La abusiva concessione o il mantenimento del credito a una società già insolvente può essere valorizzata, in sede fallimentare, come fatto impeditivo o paralizzante della pretesa della banca, ove il danno da tale condotta risulti almeno pari al credito insinuato.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di riesame del merito della valutazione delle prove; in cassazione è denunciabile solo l'uso di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è oggi limitato ai soli casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; se la motivazione consente di ricostruire il percorso logico del giudice, la censura è inammissibile o infondata.
  • Nel processo di verifica del passivo, la liquidazione equitativa del danno può essere utilizzata in via strumentale e incidentale per confrontarlo con il credito insinuato, quando il suo unico scopo sia stabilire se il credito debba essere escluso integralmente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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