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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07263/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, riformando l'assoluzione pronunciata dal G.U.P. nel rito abbreviato, aveva ritenuto responsabile Giovannozzi per il reato di cui all'art. 217 l.f. (inadeguata svalutazione dei crediti e ritardo nella richiesta di fallimento, con falsificazione dei bilanci) e lo aveva condannato a sei mesi. Il ricorrente deduceva principalmente: (i) violazione del diritto alla controprova e dell'art. 495 c.p.p., perché la Corte d'Appello ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione del curatore fallimentare ma ha negato alla difesa l'ammissione ed esame di testi indicati (i commercialisti redattori del bilancio) idonei a contrastare la nuova acquisizione probatoria; (ii) vizi di motivazione e uso di documenti che il G.I.P. aveva ritenuto inutilizzabili e argomentazioni che si fondavano su valutazioni ex post del curatore non ancorate a criteri tecnico-normativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato l'operato della Corte d'Appello per avere illegittimamente negato alla difesa il diritto alla controprova dopo la rinnovazione dell'istruttoria (errata applicazione della normativa su art. 603 c.p.p. e contraddizione con art. 495 c.p.p.). Per questo motivo ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 29/05/2025. In motivazione la Corte ha precisato la distinzione tra le diverse ipotesi di rinnovazione disciplinate dall'art. 603 c.p.p. (comma 1, comma 2, comma 3 e 3-bis) e ha affermato che, quando la riapertura è disposta ai sensi dell'art. 603 comma 1 o comma 2 o comunque amplia la piattaforma probatoria, è dovuto il diritto della parte di ottenere la prova contraria salvo che la prova sia manifestamente superflua o irrilevante. La Corte ha inoltre esaminato la disciplina della sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen. (e i principi espressi dalle Sezioni Unite), ma ha chiarito che l'accoglimento del ricorso in cassazione non determina la sospensione della prescrizione nei termini che comporterebbero la definizione definitiva della condanna; nel caso concreto la prescrizione è dunque intervenuta.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    l'audizione del curatore fallimentare è stata disposta ai sensi dell'art. 603 c.3 bis c.p.p. e che in tal caso non è prevista la possibilità di chiedere la prova contraria

    L'art. 603 disciplina più ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria: comma 1 (richiesta di riassunzione o acquisizione di prove nuove in appello), comma 2 (prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado) e comma 3 (potere istruttorio d'ufficio del giudice). Il 3-bis limita la rinnovazione dichiarativa nel rito abbreviato, ma la Corte precisa che quando la rinnovazione amplia la piattaforma probatoria (in particolare ai sensi del comma 1 o comma 2) deve essere consentita la prova contraria; l'applicazione del comma 3-bis è impropria se il caso rientra in altre fattispecie previste dal comma 1.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    L'art. 495 comma 2 garantisce il diritto della parte ad ottenere, quando il giudice ammette prove d'ufficio o nuove acquisizioni, l'ammissione della prova contraria; la Cassazione ha ritenuto che la negazione di tale diritto abbia violato il principio del contraddittorio e della difesa.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma che sanziona condotte che hanno provocato o aggravato il dissesto della società fallita (es. inadeguata valutazione delle poste attive, falsificazione del bilancio, ritardo nella richiesta di fallimento); qui la Corte d'Appello aveva riqualificato il fatto ai sensi di tale articolo, ma la Cassazione ha annullato la condanna per vizi procedurali legati al diniego della controprova.

  • art. 2426 cod. civ. e principi contabili OIC

    Richiamati per i criteri di rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e per la necessità di adeguata svalutazione dei crediti per fornire una rappresentazione realistica del bilancio; tali criteri sono stati usati dalla Corte d'Appello come base della valutazione contabile, ma la loro contestazione doveva poter essere efficacemente contrastata dalla difesa mediante controprova.

  • art. 159 cod. pen.

    a decorrere dal 3 agosto 2017 ... si determina la sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di condanna emessa in primo grado fino alla definizione del grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi

    La disciplina della sospensione introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 (principio affermato dalle Sezioni Unite). Tuttavia la sospensione trova applicazione nei casi e nei modi espressamente previsti; l'annullamento in cassazione, come nella fattispecie, non sempre produce l'effetto di sospendere il corso della prescrizione fino alla definitività di una condanna, sicché nel caso concreto la prescrizione è comunque intervenuta.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 par. 3 lett. d

    Richiama il diritto dell'imputato a ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; principio invocato per sostenere il diritto alla controprova e al contraddittorio effettivo.

  • Sezioni Unite - pronunce giurisprudenziali citate (es. Polichetti e altre)

    La giurisprudenza di legittimità (incluse pronunce delle Sezioni Unite) precisa i limiti e la portata della sospensione della prescrizione e i criteri di ammissione della prova contraria in caso di rinnovazione istruttoria; la sentenza richiama tali principi per stabilire correttamente l'ambito applicativo delle norme processuali e prescrizionali.

Massime di principio

  • Quando l'appello determina la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.), se la nuova acquisizione probatoria amplia la piattaforma probatoria la difesa ha diritto all'ammissione della prova contraria ai sensi dell'art. 495 c.p.p., salvo che la prova richiesta sia manifestamente superflua o irrilevante.
  • Occorre distinguere con precisione le ipotesi previste dall'art. 603: comma 1 (prove richieste con l'atto di appello o motivi aggiunti), comma 2 (prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado), comma 3/3-bis (potere istruttorio d'ufficio e limiti nel rito abbreviato); l'applicazione errata di uno di questi commi può ledere il contraddittorio.
  • Nei processi abbreviati la rinnovazione dichiarativa è limitata, ma quando la rinnovazione riguarda elementi decisivi non acquisiti nel primo grado il diritto alla controprova deve comunque essere garantito nella misura utile a preservare l'effettività della difesa.
  • L'uso di valutazioni ex post (per esempio del curatore) per ricollegare fatti contabili a responsabilità penale può essere criticabile se non sorretto da criteri tecnico-normativi e se la difesa non ha potuto controbattere tramite testimoni tecnici o documenti.
  • Sulla prescrizione: la disciplina introdotta dall'art. 159 (legge 103/2017) si applica ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 secondo le Sezioni Unite, ma l'effetto sospensivo va valutato con attenzione in relazione allo stato del procedimento e alla natura delle pronunce impugnate; l'annullamento in cassazione non sempre determina la sospensione utile a impedire l'estinzione per prescrizione.

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