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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04302/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero contro il riesame che aveva escluso la misura cautelare per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90). Il Procuratore sosteneva che gli elementi raccolti dimostravano l'interessamento concreto e la sovrintendenza dell'indagato al traffico di stupefacenti (anche mediante interventi a tutela di affiliati e nipoti), e che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente tali circostanze ritenendole invece mere espressioni dell'autorità mafiosa a tutela di interessi familiari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente una riconsiderazione dei fatti né un sindacato di merito sulla fondatezza degli indizi, ma solo sulla congruenza e sufficienza della motivazione. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui, pur essendo accertata l'appartenenza dell'indagato all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), non risultava dimostrata la "stabile messa a disposizione" dell'indagato e un contributo causale a conservare o rafforzare una struttura specificamente organizzata per il narcotraffico ai fini dell'art. 74 DPR 309/90. Le condotte contestate (interventi a tutela di parenti/affiliati, mediazioni e protezioni) sono state ritenute espressione del potere mafioso esercitato a beneficio della cerchia familiare, non prova di partecipazione stabile e operativa all'associazione dedita al traffico di stupefacenti; pertanto la richiesta di misura cautelare in relazione all'art. 74 è stata correttamente rigettata

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che questa fattispecie richiede una specifica organizzazione finalizzata al narcotraffico e non si identifica automaticamente con l'associazione mafiosa.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte sottolinea la differenza materiale e funzionale tra 416-bis e art. 74 DPR 309/90, richiedendo elementi specializzanti per ciascuna fattispecie.

  • art. 273 c.p.p.

    Dispositivo procedurale sul requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte conferma che il giudice di merito deve motivare in modo congruo il giudizio sulla gravità degli indizi.

  • Sezioni Unite, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Principio di legittimità secondo cui la Corte di cassazione, in caso di censura sulla motivazione, verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni che lo hanno portato a ritenere la gravità del quadro indiziario, senza procedere a un sindacato di merito sui fatti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (es. Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015 e altre)

    Richiami consolidati secondo cui può configurarsi il concorso tra 416-bis e art. 74 solo se il sodalizio mafioso struttura al proprio interno un assetto organizzato e direttivo specificamente funzionale al narcotraffico o quando il narcotraffico sia tra le finalità dell'associazione, con consapevolezza degli artefici.

Massime di principio

  • La mera appartenenza o l'esercizio di influenza o autorità tipicamente mafiosa non sono di per sé sufficienti a integrare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: è necessaria la prova di una struttura interna o di un contributo stabile e causale all'attività di narcotraffico.
  • Interventi volti a tutelare parenti o affiliati che svolgono spaccio possono essere interpretati come esercizio di potere mafioso a vantaggio della cerchia familiare e non come partecipazione operativa al traffico, salvo elementi che dimostrino invece la gestione o il coordinamento diretto dei traffici.
  • In sede di cassazione il ricorso avverso decisioni sul riesame delle misure cautelari deve impugnare la motivazione con argomenti che ne evidenzino l'incongruenza, la illogicità o la carenza manifesta: non è consentita una rivalutazione dei fatti o delle prove.
  • Per ottenere la custodia cautelare per l'art. 74 DPR 309/90 occorre documentare gravemente non solo la esistenza di traffici di stupefacenti, ma l'assetto organizzativo specifico e la 'messa a disposizione' stabile di risorse o ruoli che rafforzino la capacità operativa dell'associazione dedita al narcotraffico.
  • Conversazioni intercettate che mostrino protezioni, mediazioni o raccomandazioni vanno contestualizzate: se emergono come atti di tutela familiare non provano automaticamente l'affectio societatis rispetto al narcotraffico.
  • Nelle impugnazioni è strategico dimostrare omissioni di considerazione di circostanze decisive o contraddizioni logiche nella motivazione del giudice di merito, piuttosto che limitarsi a chiedere un diverso apprezzamento delle stesse risultanze probatorie.

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