Cassazione Civile, Ordinanza n. 28309/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2001, collegata a un precedente avviso di accertamento. Il contribuente aveva inizialmente contestato l'avviso; dopo un primo esito favorevole in CTP e il successivo ribaltamento in CTR, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso del contribuente, rendendo definitivo l'accertamento. L'Ufficio, fondandosi su tale giudicato, aveva quindi iscritto a ruolo il credito e fatto notificare la cartella. Il contribuente aveva impugnato anche questa cartella sostenendo, secondo quanto riportato dalla decisione di merito, che l'iscrizione a ruolo e la notifica fossero tardive perché non effettuate entro il termine decadenziale che il giudice regionale riteneva applicabile. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'opposizione del contribuente e respinto l'appello dell'Ufficio, deducendo in sostanza l'erronea applicazione del termine di decadenza dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 e sostenendo che, una volta formato il giudicato sulla legittimità dell'avviso di accertamento, alla riscossione si applica il termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c., non il termine decadenziale proprio della fase amministrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva erroneamente considerato applicabile il termine di decadenza per la riscossione previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973, trascurando che la pretesa tributaria, essendo stata definitivamente confermata da una precedente sentenza passata in giudicato, trovava ormai il proprio titolo nella decisione giurisdizionale e non più nell'atto impositivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente contro la cartella. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ma ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600 oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come termine quinquennale allora concesso per la notificazione dell'avviso di accertamento; la Corte osserva che la ritualità della notifica dell'avviso era già stata definitivamente affermata nel giudicato precedente.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte afferma che il termine decadenziale previsto da questa norma riguarda la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e non è applicabile quando la pretesa tributaria sia ormai consacrata da una sentenza passata in giudicato.
La Corte ribadisce che, quando la cartella esattoriale è fondata su una sentenza passata in giudicato relativa a un atto impositivo, opera il termine di prescrizione generale di cui a questa norma, perché il titolo del credito diventa la sentenza.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria sia stata definitivamente confermata da una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione non è più l'atto impositivo ma la sentenza stessa; di conseguenza non si applicano i termini decadenziali propri della fase amministrativa di accertamento o riscossione.
- La decadenza prevista per l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella vale per la riscossione fondata su atto amministrativo non ancora coperto da giudicato; se invece il rapporto è già definito con sentenza irrevocabile, trova applicazione il solo termine di prescrizione ordinario ex art. 2953 c.c.
- In sede di legittimità, quando la controversia dipende esclusivamente dalla corretta individuazione del titolo della pretesa e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può cassare la decisione di merito e decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario.
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