Cassazione Civile, Ordinanza n. 13222/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente/segretaria territoriale di una federazione sindacale volta a ottenere il pagamento di somme asseritamente non corrisposte in relazione al trattamento economico previsto da regolamenti e delibere interne dell'organizzazione (in particolare regolamento del 2 settembre 2004 e regolamento di indirizzo approvato il 14-15 ottobre 2008). I giudici di merito avevano ritenuto provata sia l'attività svolta sia l'esistenza di accordi e delibere che davano titolo alle differenze economiche, con condanna dell'ente al pagamento di euro 4.812,90 oltre accessori, limitando però la pretesa per prescrizione fino al novembre 2007. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della corte d'appello sulla preliminare eccezione di nullità della domanda; (2) violazione dell'art. 414 c.p.c. per asserita nullità del ricorso introduttivo; (3) violazione degli artt. 1362 e 1371 c.c. per errata interpretazione delle delibere e riconoscimento alla controparte delle indennità nella misura massima; (4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere la corte d'appello considerato elementi probatori e regolamentari decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non autosufficienti e, comunque, perché l'eccezione di nullità risultava implicitamente respinta dai giudici di merito che avevano esaminato e accolto la domanda nel merito, ritenendo quindi il ricorso introduttivo idoneo a introdurre validamente il giudizio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché cumulava censure eterogenee, introduceva questioni nuove non trattate nei gradi di merito, mirava a un riesame del materiale probatorio e non trascriveva la regolamentazione contrattuale o interna invocata. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché dedotto nonostante la c.d. doppia conforme, senza indicare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La deduzione di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione impugnata, anche implicitamente, esclude la pretesa o l'eccezione incompatibile con la statuizione resa nel merito.
La nullità del ricorso introduttivo non può essere utilmente prospettata in cassazione senza adeguata autosufficienza e senza consentire il controllo degli atti rilevanti.
Le censure sull'interpretazione degli atti regolamentari o negoziali non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
Il motivo non può essere usato per sollecitare una nuova ricostruzione del contenuto economico della disciplina interna invocata.
Il vizio di violazione di legge non consente una rivisitazione del giudizio di fatto o del materiale probatorio.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
In presenza di doppia conforme è preclusa, nei limiti di legge, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la statuizione di merito resa dal giudice sia logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione non espressamente trattata, poiché in tal caso l'eccezione deve ritenersi implicitamente rigettata.
- Chi deduce la nullità del ricorso introduttivo deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i passaggi rilevanti, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione del fatto storico e del contenuto degli atti regolamentari o contrattuali.
- Le questioni nuove, non trattate nei gradi di merito e non ritualmente introdotte, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando ricorra una doppia conforme, salvo l'onere di indicare specificamente la diversità delle basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.
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