Cassazione Civile, Ordinanza n. 37730/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione emessa da un Comune per il pagamento di una somma, oltre spese di notifica, in relazione all'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. La destinataria ha proposto opposizione ex art. 22 L. 689/1981 davanti al Tribunale, sostenendo l'illegittimità del provvedimento. In appello il Comune ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado e il rigetto dell'opposizione. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché la Corte avrebbe accolto il gravame limitandosi a riprodurre le tesi dell'amministrazione; 2) violazione di norme sulla validità dell'atto sanzionatorio e sull'identificazione del trasgressore, per errore nell'indicazione dell'anno di nascita e del codice fiscale; 3) nullità/inesistenza della notifica dell'ordinanza-ingiunzione, perché eseguita a mezzo posta e oltre il termine di 90 giorni; 4) erroneo diniego dell'esimente dello stato di necessità, che la ricorrente diceva provata da documentazione reddituale e familiare; 5) erronea esclusione del principio di specialità tra norma penale e norma regionale in materia di occupazione di alloggio pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello, rilevando che la Corte territoriale aveva svolto una motivazione articolata e non meramente adesiva. Ha confermato che l'errore nell'anno di nascita e nel codice fiscale era un mero errore materiale, non idoneo a impedire l'identificazione del trasgressore, anche perché altri dati identificativi erano corretti e la destinataria aveva ritirato l'atto e proposto opposizione. Ha ritenuto valida la notifica a mezzo posta dell'ordinanza-ingiunzione e rispettato il termine di novanta giorni richiamato dalla legge, escludendo l'inesistenza della notifica. Ha confermato il diniego dello stato di necessità, poiché la situazione dedotta non integrava un pericolo imminente di danno grave alla persona non altrimenti evitabile. Infine, ha escluso l'operatività del principio di specialità, osservando che la norma penale e quella regionale tutelano interessi diversi; pertanto ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, dando atto anche dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È la norma sulla base della quale è stata proposta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura dedotta per nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente.
Richiamato come parametro per la motivazione della sentenza; la nullità sussiste solo in caso di motivazione mancante o radicalmente inconciliabile.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla sanatoria/nullità della notificazione; la Corte ne ha escluso la violazione.
Richiamati per contestare identificazione del trasgressore e notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro del vizio motivazionale dedotto, ritenuto non fondato perché le questioni erano state esaminate dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la notifica dovesse essere effettuata da un funzionario; la Corte ha escluso che la norma imponesse tale requisito nel caso esaminato.
Richiamato in tema di termine per la contestazione/notifica; la Corte ha ritenuto rispettato il termine di novanta giorni.
Norma sull'esimente dello stato di necessità: la Corte ha affermato che richiede una situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile.
Richiamati come principi generali per definire lo stato di necessità, applicati in via analogica/di sistema alla materia sanzionatoria amministrativa.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, avendo il giudice di merito esaminato la questione.
La Corte lo interpreta nel senso che la prevalenza della norma penale sulla regionale opera solo quando vi sia rapporto di specialità, da escludere se le norme proteggono interessi diversi.
Richiamato quale fattispecie penale concernente l'arbitraria invasione di terreni o edifici, posta a tutela del patrimonio immobiliare.
Richiamato insieme all'art. 633 c.p. quale norma penale rilevante nel contestato concorso con la disposizione regionale.
art. 15 L. Reg. Lazio n. 12/1999
Richiamata come disposizione regionale in materia di occupazione/alloggio ERP; la Corte ne ha escluso la specialità rispetto alla norma penale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Utilizzato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater come base del contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello è nulla solo quando manchi graficamente o sia affetta da insanabili contraddizioni; non basta che il giudice aderisca alle tesi di una parte se la decisione contiene una motivazione effettiva e intellegibile.
- In materia sanzionatoria amministrativa, errori materiali nei dati identificativi del trasgressore non determinano invalidità dell'atto quando l'identità della persona sia comunque desumibile da elementi complessivi certi e l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
- La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione a mezzo posta è valida se la legge la consente; l'eventuale irregolarità non è deducibile in presenza del raggiungimento dello scopo e del rispetto del termine previsto per la contestazione/notifica.
- Lo stato di necessità, anche nell'ambito delle sanzioni amministrative, richiede una situazione di pericolo attuale o imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile; un generico stato di bisogno economico o abitativo non basta di per sé a integrarlo.
- Il principio di specialità tra norma penale e norma sanzionatoria regionale opera solo quando le disposizioni concorrenti disciplinino lo stesso fatto e proteggano il medesimo bene giuridico; se gli interessi tutelati sono diversi, la prevalenza automatica della norma penale non discende dal solo dato dell'identità materiale del fatto.
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