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Sentenza

Sentenza n. 1220/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 639/2024, passata in giudicato, relativa all'accreditamento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione lavoro, n. 639/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accreditamento della carta del docente per gli anni 2020-2021 e 2022-2023, nella misura complessiva di euro 1.000,00, condannando il Ministero a provvedere. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria il 3 settembre 2025. Il ricorso è stato notificato e depositato il 6 ottobre 2025, dopo la notifica della sentenza all'amministrazione il 5 novembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. La ricorrente ha inoltre chiesto la corresponsione degli interessi sulla sorte capitale, ritenendoli un accessorio della condanna contenuta nella sentenza ottemperanda.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'esecuzione davanti al giudice amministrativo delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni e degli adempimenti di notificazione e deposito. Nel merito ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha accolto la domanda principale, ordinando all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l'accreditamento della somma di euro 1.000,00 spettante a titolo di carta del docente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha invece respinto la domanda relativa agli interessi, poiché la sentenza del giudice civile non conteneva alcuna statuizione al riguardo e il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto del titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dall'istanza della parte. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa specifica del rito di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, pur riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto del titolo esecutivo e non può riconoscere accessori, quali gli interessi, che non siano stati liquidati o comunque espressamente contemplati nella sentenza da eseguire.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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