Cassazione Civile, Ordinanza n. 27962/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Giudice di pace di Roma, dell'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. Il giudice di merito aveva ritenuto legittima l'espulsione perché il richiedente non aveva dimostrato l'effettiva convivenza con la moglie cittadina italiana, requisito che invocava per la non espellibilità, e aveva valorizzato anche l'irregolarità del soggiorno, un precedente provvedimento espulsivo del 2009 e alcuni precedenti penali. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per aver deciso sull'espulsione nonostante fosse stato impugnato il diniego del permesso di soggiorno posto a monte del provvedimento espulsivo, con conseguente asserita caducazione o inefficacia dell'espulsione; (2) violazione degli artt. 19, comma 2, e 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, per avere il giudice fondato la misura espulsiva su una valutazione ritenuta errata dei precedenti penali e delle circostanze di fatto, oltre che per non avere riconosciuto la causa di inespellibilità derivante dalla convivenza; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su un punto non contestato dalle amministrazioni intimate, in particolare sul requisito della convivenza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché privo di autosufficienza: il ricorrente non aveva indicato se, quando e come avesse dedotto davanti al giudice di pace l'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno e la pendenza del relativo giudizio, sicché non era verificabile la novità della questione. Respinge il secondo motivo: la decisione impugnata si fondava sullo stato di irregolarità del soggiorno e sulla pregressa espulsione già disposta in sede penale; la censura, quanto alla convivenza quale causa di inespellibilità, mirava in realtà a un riesame del merito dell'accertamento compiuto dal giudice di pace, che aveva escluso la prova della convivenza e l'idoneità della documentazione prodotta. Respinge anche il terzo motivo, escludendo il vizio di ultrapetizione perché la verifica del requisito della convivenza, invocato come causa di non espellibilità, rientrava nel potere-dovere del giudice di accertare i presupposti della tutela richiesta, a prescindere dalla posizione processuale delle amministrazioni. Il ricorso è quindi rigettato, senza statuizione sulle spese e senza raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
È richiamato come parametro di deduzione delle violazioni di legge denunciate nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato come parametro di censura, ma la Corte rileva che la doglianza deve comunque rispettare il principio di autosufficienza e non può introdurre questioni nuove.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
condizione di inespellibilità
La Corte afferma che la dedotta non espellibilità per convivenza deve essere provata da chi la invoca e accertata dal giudice sulla base degli elementi di fatto ritenuti idonei.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato nel motivo di ricorso contro la legittimità dell'espulsione, ma la Corte conferma la decisione di merito che l'aveva ritenuta corretta.
divieto di ultrapetizione
Non vi è violazione dell'articolo quando il giudice verifica d'ufficio i presupposti fattuali della causa di non espellibilità invocata dalla parte, trattandosi di accertamento necessario ai fini della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
raddoppio del contributo unificato
La Corte afferma che nel caso non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile quando non sia autosufficiente, cioè quando non indichi in modo preciso se e come la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito, impedendo alla Corte di verificare la novità del tema.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge non può mascherare una richiesta di riesame del merito: se il giudice di merito ha già accertato in modo congruo l'assenza di prova di un fatto impeditivo, la censura è inammissibile o infondata se si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La causa di non espellibilità fondata su una relazione familiare o convivenza deve essere provata da chi la invoca; il giudice può e deve verificare l'effettiva sussistenza del requisito, e non incorre in ultrapetizione se accerta la mancanza della prova necessaria per applicare la tutela invocata.
- La pendenza dell'impugnazione dell'atto presupposto può incidere sulla sorte del provvedimento consequenziale solo se la relativa circostanza risulti ritualmente introdotta e verificabile nel giudizio di merito.
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