Sentenza del 06/05/2016 n. 9168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.F. ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 2/14/09 della CTR della Sicilia, che aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso contro il silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso IRAP. La CTR aveva ritenuto sussistente un’autonoma organizzazione, valorizzando beni strumentali di notevole entità, quote di ammortamento, canoni di leasing, consumi e altre spese documentate. Il ricorrente ha contestato, da un lato, l’asserita apparenza o genericità della motivazione e la mancata valutazione degli elementi rilevanti; dall’altro, la valutazione del presupposto IRAP, sostenendo che beni necessari alla professione medica e spese contenute non integrassero un’autonoma organizzazione. Ha inoltre richiamato vizi di motivazione in fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la sentenza impugnata presentava una motivazione articolata, non materialmente inesistente né apparente, e il ricorrente non aveva indicato in modo ammissibile specifici fatti decisivi omessi o valutati in modo insufficiente o contraddittorio, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: i quesiti di diritto erano generici e astratti, non riferiti adeguatamente al caso concreto, e mancava una valida illustrazione dei denunciati vizi motivazionali. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR che aveva negato il rimborso IRAP per il 1999-2002; nessun importo di rimborso o imposta è indicato nel testo. B.F. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
dalla lettura della sentenza impugnata risulta l'esposizione di una articolata motivazione, pertanto è da escludere che nella specie possa parlarsi di inesistenza della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico.
La censura di difetto di motivazione della sentenza tributaria non può essere accolta quando la decisione espone una motivazione articolata e comprensibile; la mera contestazione della sua genericità non equivale a dimostrarne l’inesistenza o l’apparenza.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
a fronte di una motivazione esistente ma non per questo incensurabile, eventuali erroneità in diritto della sentenza ovvero vizi della motivazione in fatto potevano essere fatti valere denunciando violazioni di legge ovvero vizi di motivazione.
La presenza di una motivazione non impedisce di censurare errori di diritto o vizi di fatto, ma questi devono essere dedotti con il pertinente motivo di ricorso e rispettandone i requisiti di specificità.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
mancando (peraltro non solo in una specifica illustrazione sintetica ad hoc, ma anche nella esposizione del motivo considerato nella sua interezza) la chiara indicazione di uno o più fatti (intesi come specifici accadimenti o circostanze, non più, dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c. , n. 5 ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006 , come punto, questione, argomentazione) in ordine ai quali la motivazione sia da ritenersi omessa, insufficiente o contraddittoria, nonchè l'indicazione della decisività dei suddetti fatti.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., la denuncia di vizio motivazionale doveva indicare chiaramente specifici fatti decisivi e spiegare in che modo la motivazione fosse omessa, insufficiente o contraddittoria; non bastava contestare una questione o un’argomentazione.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
La norma è stata invocata per contestare la sussistenza del presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito i criteri: ha dichiarato inammissibile la censura per l’inadeguatezza dei quesiti di diritto e dei motivi.
Codice di procedura civile, art. 378
La memoria depositata dal ricorrente è stata considerata con riguardo alla giurisprudenza richiamata, ma il raffronto con altre controversie non ha superato i limiti dei motivi e delle modalità con cui il ricorso era stato formulato.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente affermare che la motivazione di merito è generica o non persuasiva: l’apparenza rileva quando la motivazione è complessivamente incomprensibile o presenta un contrasto irriducibile, mentre la carenza relativa a singoli fatti va dedotta indicando i fatti specifici e la loro decisività secondo le regole processuali applicabili.
- I quesiti di diritto, quando richiesti dalla disciplina processuale applicabile, devono collegare la regola giuridica contestata ai fatti concreti e chiarire quale regola il giudice avrebbe dovuto applicare; quesiti astratti o formulati come meri interpelli possono rendere inammissibile la censura.
- La decisione non stabilisce nel merito quando beni e spese di un medico integrino un’autonoma organizzazione ai fini IRAP: il ricorso è stato respinto per ragioni di ammissibilità e specificità, perciò non se ne può ricavare una regola sostanziale secondo cui la mera presenza di beni strumentali o di spese determini sempre l’assoggettamento all’imposta.
- Il ricorso per cassazione non consente un riesame generale della controversia: l’esito dipende dalle censure effettivamente proposte e dal rispetto dei requisiti formali e sostanziali propri di ciascun motivo.
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