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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12245/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lo Iacono era stato condannato per il reato previsto dall'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 per avere, in qualità di legale rappresentante della Ditta Edil 2000 F.lli Lo Iacono s.a.s., effettuato il trasporto di terre e rocce da scavo (CER 170504) e rifiuti misti da demolizione e costruzione (CER 170904) con un automezzo non autorizzato e non iscritto all'Albo. In cassazione il difensore ha dedotto (i) che il mezzo utilizzato era temporaneamente necessario a causa di un guasto, era comunque autorizzato per l'uso da altra ditta iscritta per la stessa categoria, non c'era danno concreto e la condotta rientrerebbe nella tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) o comunque in illecito amministrativo; (ii) che il Tribunale non ha dichiarato il decorso della prescrizione prevista (art. 157 c.p.), nonostante la relativa istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: ha preso atto del decorso del termine massimo di prescrizione (5 anni per la contravvenzione) al 11/04/2021, calcolando anche i periodi di sospensione indicati, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre precisato che non sussistono elementi incontrovertibili tali da poter assolvere per mancata sussistenza del fatto o per mancanza di rilevanza penale ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.; pertanto non ha pronunciato una piena assoluzione ma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 4

    Norma incriminatrice utilizzata per la condanna: punisce la gestione/trasporto di rifiuti in mancanza dei requisiti/iscrizioni richiesti. Nel caso era contestato l'impiego di un automezzo non autorizzato/iscritto.

  • codice penale, art. 131-bis

    Invocata dal difensore come causa di non punibilità per tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la richiesta non è stata adeguatamente motivata nel dispositivo di primo grado e non è stata risolta in Cassazione perché la vicenda è stata decisa per prescrizione.

  • codice penale, art. 157

    Norma richiamata per il calcolo della prescrizione della contravvenzione: la Corte ha accertato il decorso del termine massimo (5 anni) tenendo conto dei periodi di sospensione e ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Dispositivo che disciplina l'assoluzione quando il fatto non sussiste o non è imputabile; la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite che impone requisiti stringenti per pronunciare l'assoluzione ex art.129(2), ritenendo che tali requisiti non ricorressero nel caso, perciò si è limitata a dichiarare l'estinzione per prescrizione.

  • codice di procedura penale, artt. 192, 195, 530, 546

    Norme processuali richiamate nel ricorso per presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto i motivi non inammissibili ma, alla fine, la decisione è stata presa sulla base della prescrizione piuttosto che sull'accertamento di questi profili.

  • legge n. 298/1974, art. 46

    Richiamata dal difensore con l'argomento che l'impiego di un mezzo diverso ma iscritto per un'altra ditta configurerebbe un illecito amministrativo (art.46 L.298/1974) e non penale; la Corte non ha risolto il punto sul merito perché ha deciso per prescrizione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 35490/2009 (Tettamanti)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art.129(2) c.p.p. richiede circostanze assolutamente non contestabili che escludano il fatto, la responsabilità o la rilevanza penale; la Corte ha applicato tale criterio per escludere l'assoluzione piena nel caso concreto.

Massime di principio

  • La prescrizione può estinguere il reato anche in presenza di una condanna di primo grado: se il termine di prescrizione è decorso, la Cassazione annullerà la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Per le contravvenzioni è essenziale calcolare con precisione il termine massimo e gli eventuali periodi di sospensione: la difesa dovrebbe sempre verificare e documentare tali periodi per potere chiedere la declaratoria di estinzione per prescrizione.
  • L'eccezione della "tenuità del fatto" (art.131-bis c.p.) deve essere adeguatamente proposta e motivata in primo grado; se non viene affrontata nel dispositivo di primo grado, la Corte di legittimità potrebbe non pronunciarsi sul merito se sopraggiungono altre cause estintive (es. prescrizione).
  • La semplice utilizzo temporaneo di un mezzo diverso, anche se autorizzato per altra impresa, non garantisce automaticamente l'esclusione della rilevanza penale: per ottenere l'assoluzione o la derubricazione a illecito amministrativo è necessaria una prova chiara dell'assenza di pericolo, del carattere non abituale e della concreta mancanza di danno.
  • L'assoluzione per mancanza del fatto o irrilevanza penale (art.129 c.p.p.) richiede standard probatori molto stringenti: solo fatti "assolutamente non contestabili" giustificano tale pronuncia; altrimenti il giudice può limitarsi a dichiarare l'estinzione per prescrizione.

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