Cassazione Penale, Sentenza n. 12228/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra varie sentenze per reati di truffa commessi tra il 2011 e il 2013. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28/01/2021, rigettò l'istanza. In ricorso il difensore deduceva violazioni di norme penali e procedurali (art. 81, 99, 102, 105, 108 cod. pen.; artt. 533, 671, 648, 649, 606 cod. proc. pen.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto un'ipotetica abitualità non contestata, aveva affermato una incompatibilità tra recidiva e continuazione senza adeguata motivazione e non aveva considerato che la continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione per alcuni reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza motivazionale in particolare sulla mancata valutazione delle precedenti pronunce che avevano riconosciuto la continuazione. Ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, con l'avvertimento che va applicato l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'intervento della Corte costituzionale n. 183/2013, sicché il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciarsi sull'istanza originaria non potrà partecipare al nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta in sede esecutiva del riconoscimento della continuazione tra più condanne; il giudice dell'esecuzione che riceve tale istanza deve valutare anche le valutazioni già effettuate in sede di cognizione e motivare se intende discostarsene.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; invocato per censurare la motivazione e la corretta applicazione delle norme sulla continuazione e sulla recidiva.
artt. 81, 99, 102, 105, 108 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in quanto rilevanti per la determinazione della pena e per la configurazione di istituti come la recidiva e l'abitualità; la Corte ha indicato l'esigenza di una motivazione puntuale quando il giudice esecutivo discorda dalle valutazioni del giudice di cognizione.
artt. 533, 648, 649 cod. proc. pen.
Norme di rito evocate dal ricorrente; in particolare art. 533 e correlati concernono gli atti nel procedimento esecutivo e la procedura per le istanze ex art. 671.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013: impedisce che lo stesso giudice che ha pronunciato o contribuito a pronunciare l'ordinanza sull'istanza di continuazione partecipi al nuovo giudizio dopo l'annullamento.
art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale da parte della Corte costituzionale n. 183/2013; la pronuncia ha inciso sulle norme che disciplinano la composizione del collegio al rinvio.
Corte costituzionale, sentenza n. 183/2013
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parti di disposizioni che impedivano l'esclusione del giudice che aveva già deciso sulla stessa istanza; ciò comporta che, in caso di annullamento con rinvio, quel giudice non può partecipare al nuovo giudizio relativo all'istanza ex art. 671.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele)
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può ignorare le valutazioni operate in sede di cognizione circa l'esistenza del vincolo della continuazione; se si discosta da tali valutazioni deve esporre motivazione adeguata confrontandosi con il quadro fattuale e giuridico delle pronunce dedotte.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. impone al giudice dell'esecuzione di valutare e motivare espressamente rispetto alle valutazioni già svolte dal giudice di cognizione; non può limitarsi a un rifiuto generico.
- La precedente decisione che riconosce la continuazione tra reati costituisce elemento rilevante e presuntivamente convincente: il giudice esecutivo che intenda discostarsene deve fornire motivazione specifica e comparativa.
- Se il giudice dell'esecuzione ravvisa incompatibilità tra istituti (es. recidiva e continuazione) deve spiegare in che modo tali istituti interagiscono nel caso concreto e perché uno esclude l'altro.
- In caso di annullamento con rinvio per vizi di motivazione, il giudice che ha pronunciato o partecipato alla pronuncia originaria non può prendere parte al nuovo giudizio, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 applicata tramite l'art. 34 cod. proc. pen.
- La carenza di motivazione sulla valutazione delle pronunce di merito è motivo idoneo all'annullamento con rinvio: la decisione in sede esecutiva deve essere pienamente confrontata con il materiale probatorio e giuridico già deciso in cognizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12224/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12229/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12231/2022 del 04/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →