Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, in riforma del Tribunale, aveva revocato la declaratoria di falsità degli atti in sequestro tranne che per la documentazione relativa alla Ford Fiesta targata AG641KR. Perna deduceva: (i) erronea applicazione dell'art. 537 c.p.p., sostenendo che la dichiarazione di falsità dell'autentica notarile sarebbe infondata poiché l'atto di compravendita era comunque valido civilisticamente e la questione della comunicazione al PRA era irrilevante; (ii) vizio di motivazione per contraddittorietà, poiché la teste PROIETTI avrebbe confuso il sesso dell'acquirente (indicando un "signore" anziché la "signora" Roberta Panzieri), elemento che, secondo la difesa, renderebbe inaffidabile la deposizione usata per dichiarare la falsità dell'autentica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la declaratoria di falsità riguarda la falsa attestazione notarile circa l'avvenuta apposizione della firma in presenza del notaio, circostanza accertata falsa dalla deposizione della teste PROIETTI; la validità civilistica dell'atto è irrilevante ai fini del reato di falso ideologico. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico: l'errore della teste sulla persona non è stato dimostrato decisivo rispetto all'unico fatto rilevante (la falsità dell'autentica notarile) e la difesa non ha spiegato come tale imprecisione smentisca la circostanza cruciale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 537 cod. proc. pen.
Consente la dichiarazione di falsità di documenti anche in sentenze dichiarative di estinzione per prescrizione, ma richiede che la falsità sia positivamente accertata secondo le regole probatorie del processo penale e che l'accertamento sia adeguatamente motivato
artt. 110, 81 cpv. e 479 cod. pen.
Norme indicate nel capo di imputazione relative alla partecipazione e alla rilevanza penale degli atti falsi (richiamate nel capo A del capo d'imputazione per i fatti riferiti a più veicoli)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito/modificato)
Prevede la possibilità di inviare le conclusioni del Pubblico Ministero in forma scritta (procedura segnalata nella requisitoria del P.G.)
Giurisprudenza di riferimento (Cass.)
Sez. 3, n. 15767 del 14/2/2020; Sez. 5, n. 25894 del 15/5/2009
Richiami giurisprudenziali che precisano i requisiti probatori per dichiarare la falsità in sede penale e il concetto di falso ideologico relativo all'attestazione notarile della presenza del sottoscrittore
Massime di principio
- La dichiarazione di falsità ex art. 537 c.p.p. è possibile anche quando il processo si chiude con estinzione per prescrizione, ma richiede un accertamento probatorio positivo e motivato della falsità secondo gli standard del processo penale.
- La rilevanza penale della falsità notarile risiede nella falsa attestazione circa l'avvenuta apposizione della firma in presenza del notaio: l'eventuale validità civilistica dell'atto non esclude l'integrazione del reato di falso ideologico.
- Imprecisioni o incongruenze formali nella deposizione di un teste (es. errore nell'indicare la persona) non sono automaticamente decisive per escludere la attendibilità complessiva della parte della deposizione che riguarda il fatto cruciale; la difesa deve dimostrare la decisività dell'errore rispetto all'elemento fondamentale contestato.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e dirette a evidenziare come le criticità probatorie incidano sul decisum: deduzioni generiche o aspecifche sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e, se non sussistono esoneri, ammenda o versamento alla Cassa delle ammende).
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