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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha censurato l'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare ha contestato che, nel riconoscere la continuazione fra reati giudicati con due sentenze (una pronunciata dopo patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 444 c.p.p. nel calcolo della pena complessiva: non risultava infatti dall'ordinanza se l'aumento di pena per il reato satellite (sentenza del 14/04/2011) fosse stato calcolato tenendo conto della riduzione per il rito del patteggiamento

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione della pena, ritenendo che l'ordinanza non chiarisca se sia stata applicata la riduzione prevista dall'art. 444 c.p.p. nel calcolo della pena unica. L'ordinanza è stata annullata senza esame oltre, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per un nuovo giudizio esclusivamente sulla determinazione della pena. È stato precisato che dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, c.p.p., come modificato in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 (limiti alla partecipazione del giudice che ha già pronunciato sull'istanza), mentre una questione sollevata dal Pubblico Ministero sull'omessa procedura prevista dall'art. 188 disp. att. non è stata devoluta e quindi non è stata decisa

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La riduzione di pena concessa per il patteggiamento deve essere computata in sede esecutiva quando si riconosce la continuazione tra reati, sia che il reato patteggiato sia considerato reato base (più grave) sia che sia satellite: se il reato patteggiato è ritenuto piu' grave la base del calcolo deve essere la pena già ridotta; se è satellite l'aumento deve essere commisurato alla pena determinata in cognizione comprensiva della diminuzione per il rito

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo alla motivazione: il vizio dedotto riguarda la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'atto impugnato

  • art. 34, comma 1 cod. proc. pen.

    Deve essere applicata nella versione risultante dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013; in pratica impedisce che partecipi al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale; il richiamo riguarda l'ambito delle incompatibilità del giudice nel procedimento di rinvio dopo annullamento

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal Pubblico Ministero come possibile profilo di illegittimità (omesso esperimento della procedura prevista se si richiede l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con rito speciale), ma la questione non è stata devoluta alla Corte e pertanto non è stata esaminata

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione in sede esecutiva tra più sentenze, se una delle sentenze deriva da patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la diminuzione di pena concessa per il patteggiamento deve essere considerata nel calcolo della pena unica
  • È essenziale che l'ordinanza che determina la pena in caso di continuazione espliciti chiaramente la modalità di calcolo e se abbia o meno computato le eventuali diminuzioni previste per riti speciali; la mancanza di tale motivazione può portare all'annullamento
  • Se il giudice ritiene il reato patteggiato come 'più grave', la base di calcolo dell'aumento deve essere la pena già ridotta in sede di cognizione; se il reato patteggiato è satellite, l'aumento va commisurato alla pena cognitiva comprensiva della riduzione
  • Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013, il giudice che ha già deciso l'istanza in sede esecutiva (rigetto o accoglimento) non dovrebbe partecipare al nuovo giudizio di rinvio per evitare conflitti di interesse o pregiudizi nella rivalutazione
  • Questioni procedurali accessorie (es. rispetto delle procedure previste dall'art. 188 disp. att.) possono costituire motivo di censura ma devono essere espressamente devolute alla Corte per poter essere esaminate in cassazione

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