Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) fra la sentenza n. 126/2012 del Tribunale di Verbania e le sentenze nn. 3682/2012 e 4056/2012 della Corte d'appello di Torino. Ha dedotto violazioni di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valutato la contiguità temporale e spaziale, l'omogeneità dei reati (spaccio di stupefacenti, attivazione di utenze sotto falso nome, ecc.) e le modalità delle condotte, omettendo di riconoscere un "medesimo disegno criminoso" idoneo a fondare la continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia fornito motivazione congrua e adeguata per escludere la continuazione, valorizzando elementi quali la diversità dei contesti spaziali e temporali e l'eterogeneità delle violazioni (reati relativi ad armi, stupefacenti e ricettazione). La Corte ha richiamato i criteri consolidati per verificare il "medesimo disegno criminoso" e ha escluso errori di diritto nell'ordinanza impugnata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina della continuazione: la Corte ha verificato che mancavano i requisiti per ritenere un "medesimo disegno criminoso" tra i diversi giudicati, per la mancanza di omogeneità e di contiguità spazio-temporale richieste.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e dirette a una rivalutazione di merito, quindi inammissibili.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso; sindacato limitato quando le censure mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito sulle risultanze fattuali.
art. 81, secondo comma c.p.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha fatto riferimento al concetto di "disegno criminoso" e ha distinto quest'ultimo dal generico "programma di vita delinquenziale", escludendo che quest'ultimo possa automatizzare la continuazione.
art. 127 c.p.p.
Norma citata dal ricorrente tra le pretesi violazioni di legge; la Corte non ha rilevato profili di illegittimità connessi a tale norma nel provvedimento impugnato.
art. 666 c.p.p.
Norma menzionata nella prospettazione del ricorrente; la Corte non ha riconosciuto violazioni di diritto rispetto alle valutazioni svolte dal giudice dell'esecuzione.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la liquidazione delle spese e per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende, considerata la possibile colpa nella proposizione del ricorso in base al principio di diritto richiamato.
Massime di principio
- La continuazione richiede la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso" e non si fonda sul mero "programa di vita delinquenziale"; occorrono omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale e modalità di commissione compatibili tra gli eventi.
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi fattuali (omogeneità, contiguità, sistematicità); la Corte di cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non una rivalutazione di merito.
- Le censure generiche o che chiedono una rivalutazione dei fatti sono spesso inammissibili in Cassazione: è necessario indicare profili di diritto specifici e ben sottoposti.
- In casi simili, è cruciale produrre e documentare elementi precisi su tempi, luoghi, modalità e finalità comuni delle condotte per sostenere la continuazione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) ove sussista colpa nella presentazione dell'impugnazione.
- La distinzione tra disegno criminoso unitario e mera abitudine delinquenziale deve essere evidenziata chiaramente dalla difesa: servono indizi che le condotte siano state deliberate unitariamente, quantomeno nelle linee essenziali.
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