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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) fra la sentenza n. 126/2012 del Tribunale di Verbania e le sentenze nn. 3682/2012 e 4056/2012 della Corte d'appello di Torino. Ha dedotto violazioni di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valutato la contiguità temporale e spaziale, l'omogeneità dei reati (spaccio di stupefacenti, attivazione di utenze sotto falso nome, ecc.) e le modalità delle condotte, omettendo di riconoscere un "medesimo disegno criminoso" idoneo a fondare la continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia fornito motivazione congrua e adeguata per escludere la continuazione, valorizzando elementi quali la diversità dei contesti spaziali e temporali e l'eterogeneità delle violazioni (reati relativi ad armi, stupefacenti e ricettazione). La Corte ha richiamato i criteri consolidati per verificare il "medesimo disegno criminoso" e ha escluso errori di diritto nell'ordinanza impugnata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina della continuazione: la Corte ha verificato che mancavano i requisiti per ritenere un "medesimo disegno criminoso" tra i diversi giudicati, per la mancanza di omogeneità e di contiguità spazio-temporale richieste.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e dirette a una rivalutazione di merito, quindi inammissibili.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso; sindacato limitato quando le censure mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito sulle risultanze fattuali.

  • art. 81, secondo comma c.p.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha fatto riferimento al concetto di "disegno criminoso" e ha distinto quest'ultimo dal generico "programma di vita delinquenziale", escludendo che quest'ultimo possa automatizzare la continuazione.

  • art. 127 c.p.p.

    Norma citata dal ricorrente tra le pretesi violazioni di legge; la Corte non ha rilevato profili di illegittimità connessi a tale norma nel provvedimento impugnato.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma menzionata nella prospettazione del ricorrente; la Corte non ha riconosciuto violazioni di diritto rispetto alle valutazioni svolte dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la liquidazione delle spese e per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende, considerata la possibile colpa nella proposizione del ricorso in base al principio di diritto richiamato.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso" e non si fonda sul mero "programa di vita delinquenziale"; occorrono omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale e modalità di commissione compatibili tra gli eventi.
  • Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi fattuali (omogeneità, contiguità, sistematicità); la Corte di cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non una rivalutazione di merito.
  • Le censure generiche o che chiedono una rivalutazione dei fatti sono spesso inammissibili in Cassazione: è necessario indicare profili di diritto specifici e ben sottoposti.
  • In casi simili, è cruciale produrre e documentare elementi precisi su tempi, luoghi, modalità e finalità comuni delle condotte per sostenere la continuazione.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) ove sussista colpa nella presentazione dell'impugnazione.
  • La distinzione tra disegno criminoso unitario e mera abitudine delinquenziale deve essere evidenziata chiaramente dalla difesa: servono indizi che le condotte siano state deliberate unitariamente, quantomeno nelle linee essenziali.

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