Cassazione Penale, Sentenza n. 12224/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna a 3.500,00 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, denunciando violazione dell'art. 420-ter c.p.p. e carenza di motivazione con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. La doglianza si basava sull'omessa pronuncia del giudice in ordine all'istanza di rinvio dell'udienza, trasmessa via PEC il 24 marzo 2021 dal difensore per concomitante impegno professionale davanti al Tribunale del riesame di Napoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il presunto impedimento del difensore fosse solo virtuale poiché dall'intestazione della sentenza impugnata risulta che l'avv. Tiziano Veltri partecipò regolarmente all'udienza del 1° aprile 2021, esperendo le proprie conclusioni e richiedendo l'assoluzione o, in subordine, l'applicazione della pena nel minimo edittale. Pertanto non si è verificato alcun effettivo pregiudizio alla difesa e non è configurabile la nullità invocata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale contestata: disciplina reati in materia di immigrazione (violazione che ha dato luogo alla condanna). La Corte non ha riesaminato il merito del capo di imputazione, limitandosi a motivare l'inammissibilità del ricorso.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla mancata pronuncia sul rinvio dell'udienza. La Corte ha ritenuto che, anche se fosse stata presentata istanza di rinvio, l'effettiva partecipazione del difensore all'udienza ha reso l'obiezione priva di pregiudizio concreto.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina la nullità per violazione di norme che attengono alla forma del processo quando la violazione possa avere inciso sulla validità del processo; la Corte ha ritenuto che la nullità non fosse configurabile perché mancava un concreto pregiudizio alla difesa.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)
Previsione che ha consentito al Procuratore generale di depositare per iscritto la requisitoria dinanzi alla Corte; è richiamata per dare conto della decisione del Pubblico Ministero a chiedere la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Una istanza di rinvio/deferimento, anche se tempestivamente trasmessa, non determina automaticamente la nullità del procedimento: per ottenere la nullità dev'essere dimostrato un effettivo pregiudizio alla difesa.
- La presenza effettiva del difensore all'udienza e l'esercizio concreto della difesa (es. esposizione delle conclusioni) rendono in concreto priva di rilievo una precedente richiesta di differimento non accolta o non pronunciata.
- In sede di impugnazione è necessario provare il nesso tra la presunta violazione procedurale e un pregiudizio sostanziale; doglianze puramente formali o teoriche sono spesso dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e imporre oneri aggiuntivi (es. versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato.
- Quando il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte ai sensi di norme emergenziali (es. art. 23 d.l. 137/2020), ciò non impedisce alla Corte di decidere l'inammissibilità se il ricorso è privo di rilevanza sostanziale.
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