Cassazione Civile, Ordinanza n. 19807/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo a un’area edificabile a destinazione artigianale. Il Comune aveva determinato il valore venale del suolo in euro 130,00 al mq, sulla base di una delibera di Giunta che aveva predeterminato valori medi di mercato. La società contribuente aveva impugnato l’atto deducendo vizi procedimentali e di contraddittorio e sostenendo che il valore corretto fosse pari a euro 80,00 al mq. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva respinto l’appello del Comune ritenendo che la crisi del mercato immobiliare avesse inciso sul valore e che la stima comunale contrastasse con la perizia di parte prodotta dalla società. In Cassazione il Comune ha denunciato, tra l’altro, difetto di motivazione, violazione dell’art. 112 c.p.c., errata applicazione delle norme sul potere di accertamento comunale e sull’onere della prova, illegittima valorizzazione della perizia di parte della contribuente e omessa considerazione del prezzo di acquisto dell’area. La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo, relativo alla natura e alla valenza probatoria della delibera comunale e al riparto dell’onere probatorio, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso del Comune, ritenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza presuntiva della delibera comunale adottata ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 e avesse confuso l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo con l’onere della prova. Ha inoltre rilevato che la consulenza/perizia di parte dell’ente locale andava valutata nel concreto e non poteva essere ignorata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata come parametro dei vizi di nullità della sentenza denunciati in cassazione.
richiamato in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia e alla pretesa mancata considerazione di fatti e censure rilevanti.
artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997
le delibere adottate ai sensi di tali norme hanno natura di supporto presuntivo e non di fonte imperativa; delimitano il potere di accertamento, ma non impediscono la rideterminazione dell’imposta in presenza di elementi specifici contrari.
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha censurato l’errore della CTR che lo aveva spostato impropriamente sull’ente senza considerare la valenza presuntiva della delibera.
invocato dal ricorrente per contestare l’attribuzione di valore di prova piena alla perizia di parte della contribuente.
invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato dal ricorrente quale criterio per la determinazione del valore venale del suolo ai fini dell’imposta.
d.lgs. n. 447 del 1997
citato nel ricorso, ma dal testo emerge verosimilmente un richiamo materiale alle disposizioni sugli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997; la decisione si fonda comunque sulla disciplina delle delibere comunali di stima.
Massime di principio
- Le delibere comunali di determinazione del valore venale delle aree, adottate in materia tributaria locale, non hanno efficacia imperativa né valore di prova legale, ma costituiscono una fonte di presunzioni semplici utilizzabile dal giudice come criterio di valutazione.
- Quando l’ente locale si avvale di valori predeterminati per l’accertamento del tributo, il contribuente può superarne la presunzione con elementi specifici contrari; tuttavia il giudice di merito deve prima riconoscere la portata presuntiva dell’atto amministrativo e valutarne la coerenza complessiva con gli altri elementi di causa.
- Nel processo tributario il giudice deve esaminare il merito della pretesa impositiva, ma non può confondere il tema della motivazione dell’atto con quello della ripartizione dell’onere della prova.
- Le consulenze o perizie di parte, sia dell’ente impositorе sia del contribuente, non sono prove legali e devono essere apprezzate in concreto quanto alla loro capacità dimostrativa e alla concludenza dei dati utilizzati.
- La valutazione del valore venale di un’area edificabile deve essere compiuta considerando tutti gli elementi rilevanti disponibili, senza attribuire automaticamente prevalenza a una sola fonte di prova né trascurare dati documentali o presuntivi specificamente dedotti.
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